Conseguenze del ritardo con il quale l’erede onerato da esecuzione all'obbligazione modale contenuta nel testamento
L’accertato ritardo dell’erede nell'adempimento dell’obbligazione modale contenuta nel testamento, avente a oggetto una prestazione di fare infungibile (l’istituzione di un centro studi in memoria del defunto), è suscettibile di coercizione indiretta ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c.; mentre, per effetto del pur ritardato adempimento, non è possibile esperire, nei confronti del medesimo erede, l’azione ordinaria di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione della memoria del defunto.
(Cassazione civile, 3 giugno 2019, n. 15110)
Eredità devoluta al minorenne
L'art. 489 c.c., non attribuisce al minore, il cui legale rappresentante non abbia rinunciato a suo nome all'eredità, il diritto di rinunciarvi al compimento della maggiore età, ma soltanto la facoltà di redigere l'inventario nel termine di un anno dal compimento della maggiore età, in guisa da garantire la sua responsabilità intra vires hereditatis.
(Cassazione civile, 5 giugno 2019, n. 15267)
Il testamento olografo redatto con caratteri in stampatello
L’abitualità e la normalità del carattere grafico adoperato non rientrano fra i requisiti formali del testamento olografo ai sensi dell’art. 602 c.c., benché assumano un pregnante valore probatorio nell'ottica dell’attribuzione della scheda al testatore. Pertanto, l’uso dello stampatello non può escludere di per sé l’autenticità della scrittura, pur se rappresenta, ove non sia giustificato dalle condizioni psico-fisiche o da abitudine del dichiarante o da altre contingenze, il cui esame è di esclusiva competenza del giudice di merito, un elemento significativo del quale tenere conto ai fini della valutazione di tale autenticità.
(Cassazione Civile, 5 dicembre 2018, n. 31457)
La denuncia di successione non è accettazione tacita
Ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità è irrilevante la trascrizione della denuncia di successione in assenza di altri atti inequivocabilmente rivolti all'assunzione della qualità di erede.
(Cassazione Civile, 19 febbraio 2019, n.4843)
Accertamento giudiziale di paternità o maternità e revoca del testamento
L'art. 687, comma 1, c.c. (revoca del testamento di chi, al tempo, non sapeva di avere figli) ha un fondamento oggettivo, individuabile nella modificazione della situazione familiare in relazione alla quale il testatore aveva disposto dei suoi beni e, per l’effetto, poiché tale modificazione sussiste sia quando il testatore abbia riconosciuto un figlio naturale, sia quando nei suoi confronti sia stata esperita vittoriosamente l'azione di accertamento di filiazione naturale, dal combinato disposto dell'art. 277, comma 1, e 687, comma 1, c.c. deriva che la revoca del testamento è ricollegabile anche a chi sapeva dell'esistenza di propri figli naturali, ma il suo effettivo accertamento sia avvenuto dopo la morte del testatore, a seguito della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale.
(Cassazione civile, 5 gennaio 2018, n. 169)