Nessun ripristino della responsabilità genitoriale se il genitore non offre garanzie di stabilità e di sicurezza

La Cassazione ribadisce il principio della centralità dell’interesse del minore a vedersi garantito «un rapporto affettivo con una figura genitoriale che offra garanzie di stabilità e di sicurezza» e mostri atteggiamenti e condotte finalizzati a curarne lo «sviluppo psichico e affettivo», compatibili con le necessità del periodo di età evolutiva vissuto dal figlio. Quando non siano possibili queste attenzioni e condotte, alla luce dei «reiterati comportamenti pregiudizievoli per la minore, più volte riscontrati» e della situazione di «un disturbo della personalità grave e non transitorio», non è dunque possibile il ripristino della responsabilità genitoriale.

(Cassazione Civile, 26 agosto 2024, n. 23097)