Sulle azioni esperibili dal consumatore in caso di prodotto difettoso nelle vendite a catena

Nelle vendite a catena il consumatore può esperire due rimedi: a) l’azione contrattuale, esclusivamente nei confronti del suo diretto dante causa, in quanto l’autonomia di ciascuna vendita non gli consente di rivolgersi verso i precedenti venditori, atteso che nonostante l’identità dell’oggetto e del contenuto delle rispettive obbligazioni ciascuna vendita conserva la propria autonomia strutturale, sicché non è consentito trasferire nei confronti dei precedenti venditori l’azione risarcitoria dell’acquirente danneggiato, restando salva l’azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio; b) l’azione extracontrattuale, esperibile contro il produttore per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nell’altrui sfera giuridica.

(Cassazione Civile, 21 luglio 2025, n. 20460)