Mancata stipula del contratto definitivo: il promissario acquirente è tenuto al risarcimento per l’illegittima detenzione dell’immobile

La risoluzione del contratto preliminare produce effetti retroattivi e comporta l’obbligo di restituzione delle prestazioni ricevute secondo l’art. 2033 c.c. Il promissario acquirente, in caso di risoluzione, è tenuto alla restituzione del bene e alla corresponsione dei frutti percepiti o che avrebbe potuto percepire per l’anticipato godimento. Tali obblighi restitutori non hanno funzione risarcitoria ma sono conseguenza dell’efficacia retroattiva della risoluzione.

(Cassazione Civile, 24 ottobre 2025, n. 28229)