È illecita la condotta dell’avvocato che trattiene senza consenso le somme del cliente

La condotta dell’avvocato che trattenga indebitamente, senza il consenso del cliente, le somme riscosse per suo conto oltre il tempo strettamente necessario integra un illecito permanente; ne consegue che la prescrizione dell’azione disciplinare decorre solo dalla cessazione della condotta, individuabile nella restituzione delle somme ovvero nella manifestazione inequivoca della volontà di trattenerle a compensazione di un credito vantato nei confronti del cliente.

(Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza, 18 dicembre 2025, n. 33064)