Nascita indesiderata, omessa diagnosi prenatale e liquidazione del danno
In tema di responsabilità sanitaria per omessa diagnosi di malformazioni fetali, se sussistono i presupposti per l’interruzione della gravidanza e risulta, anche presuntivamente, che la gestante avrebbe scelto di ricorrervi, la condotta del medico non si limita alla violazione dell’obbligo informativo, ma configura un caso di “nascita indesiderata”. Il danno non patrimoniale risarcibile ai genitori comprende, dunque, non solo lo shock per la nascita inattesa di un figlio con disabilità, ma anche le conseguenze negative, rilevanti e durature, sulla vita personale, familiare, relazionale e lavorativa derivanti dalla prosecuzione non voluta della gravidanza.
(Cassazione Civile, ordinanza, 23 marzo 2026, n. 6926)