Irragionevole durata del processo: l’indennizzo si basa solo sul periodo eccedente la durata fisiologica del processo

In materia di equa riparazione ai sensi della Legge n. 89/2001 per l’eccessiva durata di una procedura fallimentare, la quantificazione dell’indennizzo deve avere riguardo esclusivamente al periodo eccedente la durata fisiologica del procedimento, e non all’intero lasso di tempo decorrente dalla domanda di ammissione al passivo. Per quanto attiene alla quantificazione del danno non patrimoniale, questa può essere adeguatamente sorretta anche da una motivazione sintetica, fondata sul richiamo ai criteri di cui all’art. 2 bis della L. 89/2001, con specifico riferimento alla natura del credito – ad esempio, da lavoro dipendente per retribuzioni – e al patema d’animo connesso alla durata irragionevole.

(Cassazione Civile, ordinanza, 22 aprile 2026, n. 10686)