Assegno divorzile: le somme versate in eccesso con finalità esclusivamente perequativa e compensativa vanno restituite
In tema di assegno di mantenimento separativo e divorzile, ove si accerti nel corso del giudizio l’insussistenza “ab origine”, in capo all’avente diritto, dei presupposti per il versamento del contributo, opera la regola generale della “condictio indebiti” che può essere derogata, con conseguente applicazione del principio di irripetibilità, esclusivamente ove si escluda la debenza del contributo in virtù di una diversa valutazione con effetto “ex tunc” delle sole condizioni economiche dell’obbligato già esistenti al tempo della pronuncia, ed ove si proceda soltanto ad una rimodulazione al ribasso, di una misura originaria idonea a soddisfare esclusivamente i bisogni essenziali del richiedente, sempre che la modifica avvenga nell’ambito di somme modeste ragionevolmente destinate al consumo da un coniuge, o ex coniuge, in condizioni di debolezza economica (nella specie, la Corte d’Appello, pur confermando la sussistenza dei presupposti dell’assegno divorzile in favore dell’ex moglie avente esclusivamente funzione perequativa-compensativa ha inteso ridurne l’ammontare in considerazione del breve periodo in cui le aspettative lavorative della richiedente erano state sacrificate, della giovane età della stessa e della sua specializzazione professionale agevolmente spendibile sul mercato del lavoro. Ciò, con efficacia retroattiva in considerazione di una più approfondita valutazione degli elementi rilevanti e non di circostanze sopravvenute).
(Cassazione Civile, ordinanza, 20 aprile 2026, n. 10351)