Nessun “ripensamento” dopo il divorzio congiunto: non impugnabile la sentenza conforme all’accordo delle parti
La sentenza di divorzio pronunciata su domanda congiunta o su conclusioni conformi, che recepisce integralmente l’accordo delle parti nell’ambito di un procedimento privo di natura contenziosa, non è impugnabile dai coniugi per difetto di una parte soccombente titolare dell’interesse a impugnare ai sensi dell’art. 5, comma 5, della L. n. 898/1970. È altresì contrario ai principi di lealtà e correttezza processuale consentire alla parte che abbia integralmente ottenuto quanto richiesto di rimettere in discussione l’accordo mediante successiva impugnazione.
(Cassazione Civile, ordinanza, 22 luglio 2026, n. 23887)