Le lacune della cartella clinica non possono penalizzare il paziente

In tema di responsabilità sanitaria, l’incompletezza della cartella clinica può essere valorizzata dal giudice, in applicazione del principio di vicinanza della prova, quale elemento presuntivo ai fini dell’accertamento del nesso causale tra la condotta del sanitario e il danno. Quando le omissioni documentali imputabili al professionista abbiano impedito o reso particolarmente difficile la ricostruzione del nesso eziologico, la relativa incertezza non può ricadere sul paziente, ma sul sanitario responsabile della lacuna documentale. Ciò, tuttavia, presuppone che sia stata posta in essere una condotta astrattamente idonea a provocare l’evento dannoso.

(Cassazione Civile, ordinanza, 1 settembre 2026, n. 24912)