Inesistenza originaria dei presupposti per il mantenimento del coniuge: le somme versate sono ripetibili

Nel caso in cui si accerti nel corso del giudizio (all’interno della sentenza di primo o secondo grado) l’insussistenza ab origine, in capo all’avente diritto, dei presupposti per il versamento dell’assegno di mantenimento separativo, ancorché riconosciuto in sede presidenziale o dal giudice istruttore in sede di conferma o modifica, opera la regola generale della condictio indebiti.

(Cassazione Civile, 14 novembre 2023, n. 31635)