Quando il preliminare trascritto prima dell’udienza presidenziale origina il sequestro giudiziario della casa coniugale

Il bene immobile che, per dato incontroverso, è luogo di dimora abituale della prole, e che quindi in futuro potrebbe essere oggetto di provvedimento di assegnazione ex art. 337 sexies Cod. Civ. può essere oggetto di sequestro giudiziario prima dell’udienza presidenziale, sussistendo il requisito della necessità di provvedere alla custodia del bene in presenza di un contratto preliminare di compravendita posto in essere dal genitore proprietario dell’immobile.

(Tribunale di Viterbo, 4 agosto 2017)


Assenza di procura alle liti e definizione in rito del procedimento

Se la procura al difensore non è stata depositata al momento della costituzione in giudizio, ma alla prima udienza, non si ha una regolare costituzione del rapporto processuale e del contraddittorio ed il processo, non potendo proseguire, deve essere chiuso in rito (nel caso di specie il documento non è stato depositato al momento della costituzione in giudizio, ma alla prima udienza, non si è, quindi, avuta una regolare costituzione del rapporto processuale e del contraddittorio).

(Cassazione Civile, ordinanza 5 novembre 2018, n. 28106)


Responsabilità amministratori e risarcimento del danno

In caso di mancato rinvenimento delle scritture contabili, dall'omessa tenuta della contabilità, che pure integra la violazione di specifici obblighi di legge degli amministratori, in quanto tale potenzialmente lesiva, il danno non può essere quantificato in via automatica nella differenza tra il passivo e l’attivo accertati in sede fallimentare. tale criterio differenziale può essere utilizzato quale parametro per una liquidazione equitativa, ove ne ricorrano i presupposti.

(Cassazione Civile, ordinanza 3 ottobre 2018 n. 24103)


Anche la transazione con reciproche rinunce è assoggettata ad IVA

Nel caso in cui le parti, soggetti passivi Iva, con accordi transattivi, abbiano reciprocamente rinunciato ai crediti che l'una vantava nei confronti dell'altra, impegnandosi altresì ad estinguere i giudizi pendenti, è configurabile un’operazione imponibile ai fini Iva, assimilabile ad una prestazione di servizi, corrispondente all'assunzione di obbligazioni rispettivamente di non fare e di fare, che trovano il proprio corrispettivo nella rinuncia e nell'impegno corrispondenti. L’assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere costituisce quindi una prestazione di servizi ex art. 3 d.P.R. n. 633/1972, ed in quanto tale, deve pertanto essere assoggettata ad IVA.

(Cassazione Civile, 1 ottobre 2018 n. 23668)


I limiti dell’imitazione parassitaria

La tutela del marchio registrato ha luogo nel caso in cui la doglianza riguarda un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se, a causa dell’identità o somiglianza fra segni, possa determinarsi un rischio di confusione per i clienti. Tale rischio deve essere l’effetto congiunto sia della somiglianza tra i segni, sia delle affinità o identità tra i prodotti o i servizi designati, con riferimento al consumatore medio, ma tenendo sempre conto della specifica clientela cui il prodotto o servizio è destinato.

(Cassazione Civile, ordinanza 17 ottobre 2018 n. 26000)


Il fallimento del comodante costituisce evento idoneo a determinare l’obbligo del comodatario di restituire l’immobile

In tema di comodato immobiliare a tempo determinato, il fallimento del comodante pronunciato dopo la stipulazione del relativo contratto genera l'obbligo del comodatario di restituire immediatamente, alla curatela che lo richieda, il bene oggetto del contratto stesso.

(Cassazione Civile, 31 ottobre 2018 n. 27938)


Restauro del balcone tra uso esclusivo e decoro architettonico

Per imputare il costo del recupero dei balconi al condominio non occorre che l'edificio mostri particolari pregevolezze artistiche o architettoniche, essendo sufficiente che il rivestimento esterno al balcone contribuisca alla gradevolezza estetica dell'intero manufatto.

(Cassazione Civile, 25 ottobre 2018, n. 27083)


La responsabilità del maestro di sci e della scuola

La responsabilità del maestro e della scuola di sci ha natura contrattuale. Pertanto, al danneggiato che abbia riportato lesioni durante una lezione (e, per lui, a chi ne abbia la responsabilità genitoriale) spetta solo allegare che il danno si sia verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre grava sulla parte convenuta l'onere di provare l'esatto adempimento della propria prestazione, ossia di aver correttamente vigilato sulla sicurezza e sull'incolumità dell'allievo e che le lesioni siano conseguite a circostanze non imputabili al maestro e alla scuola. Questi non sono tenuti ad assicurare tout court l'incolumità dell'allievo, ma non devono esporlo a rischi ulteriori rispetto a quelli insiti nell'attività sciistica. In particolare, per escludere la propria responsabilità per le lesioni riportate dall'allievo, al maestro e alla scuola non basta dimostrare che questi avesse già percorso la pista nei giorni precedenti l'incidente e che sia caduto quasi da fermo incrociando gli sci – circostanze, queste, aventi rilevo non decisivo – dovendosi valutare anche le condizioni specifiche della pista nel giorno del sinistro in relazione alle condizioni meteorologiche, elemento che attiene alla causa dell'incidente.

(Cassazione Civile, 23 marzo 2017, n. 7417)


Se il ciclista cade sul dosso

Il nesso causale può essere ravvisato nella irregolarità dell’altezza e del materiale impiegato per la realizzazione del dosso, e nella sua scarsa visibilità per il quasi totale sbiadimento della colorazione prescritta dalla normativa in materia, integrante indubbiamente un vizio manutentivo indipendente dalle altrui modalità di uso, che l' ente territoriale non poteva ignorare ed anzi avrebbe dovuto eliminare, ancor più considerata la sua collocazione in un' area compresa in un centro abitato.

(Tribunale di Parma, 25 giugno 2018, n. 943)


La legittimazione all'azione di correzione della sentenza

La legittimazione a chiedere la correzione della sentenza asseritamente affetta da omissioni o da errori materiali o di calcolo spetta esclusivamente alle parti del giudizio in cui la stessa è stata pronunciata e, pertanto, non compete all'avente causa degli eredi di una di tali parti che abbia acquistato il diritto conteso dopo la definizione della causa, potendo egli ottenere l'annotazione nei pubblici registri immobiliari della menzionata sentenza e di altre decisioni per mezzo della procedura prevista dall'art. 745 c.p.c..

(Cassazione Civile, 12 luglio 2018, n. 18442)