L’email non disconosciuta forma piena prova in relazione al suo contenuto

L’e-mail è un “documento informatico”, definito dall’art. 1, co. 1, lett. p), d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale) come “documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”.
Tale riproduzione informatica, seppur priva della sottoscrizione, rientra nell'ambito delle riproduzioni meccaniche ex art. 2712 Cod. Civ., secondo cui tali documenti formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.

(Cassazione Civile, ordinanza 14 maggio 2018, n. 11606)


La responsabilità dei soci per i debiti della società estinta

I soci succedono ex lege nelle obbligazioni, ivi comprese quelle tributarie, facenti capo alla società estinta e non definiti in sede di liquidazione, e ne rispondono nei limiti di quanto assegnato in sede di riparto finale od illimitatamente, a seconda del tipo di responsabilità per i debiti sociali previsto dalla normativa di riferimento durante la vita della società.

(Cassazione Civile, 18 maggio 2018, n. 12242)


Le soglie di fallibilità si calcolano su esercizi di bilancio per anni interi annuali

L’art. 1 comma II, L.F. predetermina delle soglie di fallibilità calcolandole su uno scaglione temporale annuo, cosicché tale scelta legislativa non possa essere vanificata da una decisione dell’imprenditore di abbreviare la durata dell’esercizio. Ne consegue che i tre esercizi precedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento da considerare ai fini della verifica dei presupposti di fallibilità, devono intendersi come esercizi aventi ciascuno durata annuale, a meno che non sia trascorso un lasso di tempo inferiore dall’inizio dell’attività di impresa.
Nonostante dunque vi sia piena libertà della società di modificare l’epoca di chiusura del proprio esercizio, l’applicazione di tale esercizio ‘ridotto’ alla fattispecie fallimentare configura abuso di diritto, poiché tale deliberazione societaria non rileva ai fini della verifica del superamento delle soglie di fallibilità che sono legate a dati oggettivi di portata annuale.

(Cassazione Civile, 24 maggio 2018, n. 12963)


La deroga pattuita ai minimi tariffari non comporta nullità del contratto professionale

Il compenso per le prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa ed adeguato all’importanza dell’opera solo nel caso in cui non sia stato liberamente pattuito tra le parti. L’art. 2233 Cod. Civ. infatti pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta fra le parti e poi, solo in mancanza di quest’ultima, e in ordine successivo, alle tariffe e agli usi ed, infine, alla determinazione del giudice.
Il mancato rispetto del principio di inderogabilità dei minimi tariffari non comporta, di conseguenza, la nullità ex art. 1418 Cod. Civ. del patto, in quanto non si tratta di precetti riferibili ad un interesse generale della collettività, bensì ad un interesse della specifica categoria professionale.

(Cassazione Civile, ordinanza 4 giugno 2018, n. 14293)


Solo l’accertamento del reato legittima il Pubblico Ministero a richiedere il fallimento

Il pubblico ministero che chieda la dichiarazione di fallimento dell'impresa deve allegare le situazioni specifiche che ai sensi dell'art. 7 legge fall. fondano la sua legittimazione.
L'istanza di fallimento del pubblico ministero deve essere strettamente collegata ad indagini svolte per l'accertamento di reati, per cui la legittimazione della pubblica accusa prevista dall'art. 7 legge fall. viene meno qualora l'azione si fondi su un nuovo procedimento aperto al solo scopo di accertare l'insolvenza la cui notizia sia stata appresa nell'ambito di altro procedimento già archiviato.

(Corte d’Appello di Bari, 23 aprile 2018)


Annullabilità del contratto di assicurazione e dichiarazioni inesatte del contraente

Il contratto di assicurazione è annullabile per reticenza o dichiarazioni inesatte ex art. 1892 c.c. quando l'assicurato abbia con coscienza e volontà omesso di riferire all'assicuratore, nonostante gli sia stata rivolta apposita domanda, circostanze suscettibili di esercitare una effettiva influenza sul rischio assicurato, non essendo necessaria anche la consapevolezza di essere affetto dalla specifica malattia che abbia poi dato luogo al sinistro.

(Cassazione Civile, 29 maggio 2018, n. 13399)


La nozione di «diritto di visita» si estende al diritto di visita anche dei nonni

La nozione di «diritto di visita», contenuta all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), nonché all'articolo 2, punti 7 e 10, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, deve essere interpretata nel senso che essa comprende il diritto di visita dei nonni nei confronti dei loro nipoti.

(Corte di Giustizia Europea, 31 maggio 2018, n. 335)


Risarcibilità del danno da decesso e convivenza more uxorio

Si ha convivenza "more uxorio", rilevante anche ai fini della risarcibilità del danno subito da un convivente in caso di perdita della vita dell'altro, qualora due persone siano legate da un legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale abbiano spontaneamente e volontariamente assunto reciproci impegni di assistenza morale e materiale. Ai fini dell'accertamento della configurabilità della convivenza more uxorio, i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza degli elementi presuntivi, richiesti dalla legge, devono essere ricavati in relazione al complesso degli indizi (quali, a titolo meramente esemplificativo, un progetto di vita comune, l'esistenza di un conto corrente comune, la compartecipazione di ciascuno dei conviventi alle spese familiari, la prestazione di reciproca assistenza, la coabitazione), i quali devono essere valutati non atomisticamente ma nel loro insieme e l'uno per mezzo degli altri.

(Cassazione Civile, 13 aprile 2018, n. 9178)


La responsabilità della banca per il pagamento dell’assegno alterato è di tipo contrattuale

Nell’ipotesi di assegno che sia stato trafugato e sottoposto ad alterazione, oppure nell’ipotesi in cui vengano alterati i documenti personali della persona che presenta l’assegno per l’incasso, in modo da farli corrispondere al nome del prenditore dell’assegno, la responsabilità della banca negoziatrice si inquadra nell’ambito della responsabilità contrattuale nello schema del c.d. “contatto sociale” qualificato.
Ne consegue che, vertendosi in tema di (in)adempimento contrattuale, non può predicarsi un criterio di responsabilità oggettiva che prescinda del tutto dall’elemento della colpa, ascrivibile all’operatore bancario.
Trattandosi di responsabilità di natura contrattuale, la prova dell’esatto adempimento deve essere fornita dalla banca a cui l’inadempimento sia ascritto.
La sussistenza della responsabilità deve essere valutata secondo i canoni più rigorosi rispetto a quelli dell’ordinaria diligenza, ossia quella dell’operatore professionale qualificato; la banca risponderà quindi anche per l’ipotesi di colpa lieve.

(Cassazione Sez. Un. Civili, 21 maggio 2018, n. 12477)


Liquidazione integrale del danno = (danno risarcibile) – (indennità assicurativa)

Il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità assicurativa derivante da assicurazione contro i danni che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto.

(Cassazione Sez. Un. Civili, 22 maggio 2018, n. 12565)