Avvocato ed elenchi telefonici
In ipotesi di mancato od inesatto inserimento nell'elenco telefonico di dati afferenti ad un professionista si realizza il danno di non poter essere contattati da nuova clientela rispetto alla quale nessuna prova della perdita può essere pretesa se non in termini di possibilità e perdita di chance, suscettibile anch'essa di valutazione equitativa.
(Cassazione civile, 8 giugno 2018, n. 14916)
Fallito riabilitato e azione contro il curatore
Il fallito riabilitato, per difetto di legittimatio ad causam, non può rimettere in discussione l’operato degli organi della procedura ed in particolare del curatore, che è un organo del tutto peculiare poiché cumula la rappresentanza insieme del fallito e della massa, di talché non è in definitiva riconducibile né all'uno né all'altra. Le attribuzioni patrimoniali effettuate a favore dei creditori in base al piano di riparto sono pertanto intangibili.
Tuttavia, il fallito che si ritiene danneggiato dall'attività del curatore può, dopo essere tornato in bonis, attivare la sola tutela risarcitoria e non pretendere di rimettere in discussione l’intangibile e conclusa attività di riparto dell’attivo.
(Cassazione Civile, ordinanza 19 giugno 2018, n. 16132)
Pagamento del terzo e revocatoria fallimentare
In tema di azione revocatoria fallimentare, le rimesse effettuate dal terzo sul conto corrente dell'imprenditore, poi fallito, non sono revocabili ai sensi dell'art. 67, comma II, L.F., quando risulti che il relativo pagamento non sia stato eseguito con danaro del fallito e che il terzo, utilizzatore di somme proprie, non abbia proposto azione di rivalsa verso l'imprenditore prima della dichiarazione di fallimento, né che abbia così adempiuto un'obbligazione relativa ad un debito proprio.
In tali casi, il creditore convenuto in revocatoria sarà onerato della sola prova della provenienza del pagamento dal terzo, configurandosi la relativa allegazione come un'eccezione in senso proprio, mentre invece sarà onere del curatore, una volta accertata l'avvenuta effettuazione di detto pagamento, la dimostrazione, anche mediante presunzioni semplici, che la corrispondente somma sia stata fornita dal fallito.
(Tribunale di Parma, 30 maggio 2018, n. 875)
Il valore probatorio della quietanza di pagamento nel fallimento
La quietanza liberatoria rilasciata dal creditore successivamente fallito, attestante l’avvenuto pagamento effettuato in data anteriore alla dichiarazione di fallimento non esplica il valore probatorio della confessione stragiudiziale ex art. 2375 Cod. Civ., nel giudizio avverso il creditore fallito. La quietanza infatti è suscettibile di produrre effetti vincolanti solo fra le parti originarie della stessa e, dunque, fra l’autore ed il destinatario mentre, nel giudizio fallimentare, il curatore, pur ponendosi nella medesima posizione sostanziale del fallito, è di fatto una parte processuale diversa per cui, nei suoi confronti, la quietanza avrà il semplice valore di documento probatorio dell’avvenuto pagamento, apprezzabile dal giudice al pari di qualsiasi altra prova desumibile dal processo.
(Cassazione Civile, ordinanza 14 giugno 2018, n. 15591)
Operazioni di home banking e responsabilità della banca
L’utilizzazione dei servizi telematici da parte dei correntisti (home banking) rientra nell'area del rischio professionale della banca e richiede una diligenza di natura tecnica specifica. In forza di ciò, in caso contestazione, è onere della banca fornire la prova della riconducibilità dell’operazione al cliente correntista.
(Cassazione Civile, 12 aprile 2018, n. 9158)
Complicanze operatorie ed onere della prova
Nelle prestazioni medico-chirurgiche routinarie, grava sul professionista l’onere di provare che le complicanze sono state causate da un evento imprevisto ed imprevedibile, secondo la diligenza qualificata in base alle conoscenza tecnico scientifiche del momento, per superare la presunzione contraria che dette complicanze sono ascrivibili ad una sua responsabilità.
In ragione di ciò, non è sufficiente che venga accertata la sussistenza di “complicanze intraoperatorie” ma, per poter escludere la responsabilità del medico, il giudice è tenuto ad accertare che le stesse siano imprevedibili ed inevitabili, che non vi sia un nesso causale tra la metodologia di intervento impiegata dal sanitario e l’insorgenza delle complicanze, oltre che l’adeguatezza dei rimedi tecnici adoperati per far fronte alle complicanze medesime.
(Cassazione Civile, 13 ottobre 2017 n. 24074)
La Compagnia assicurativa è legittimata passiva nell’atp
La possibilità di coinvolgere già nell'ATP le compagnie di assicurazione consente, anche sotto il profilo funzionale, di meglio perseguire la finalità conciliativa che caratterizza l’istituto e che vale a contraddistinguerlo.
(Tribunale di Verona, ordinanza 10 maggio 2018)
L’email non disconosciuta forma piena prova in relazione al suo contenuto
L’e-mail è un “documento informatico”, definito dall’art. 1, co. 1, lett. p), d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale) come “documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”.
Tale riproduzione informatica, seppur priva della sottoscrizione, rientra nell'ambito delle riproduzioni meccaniche ex art. 2712 Cod. Civ., secondo cui tali documenti formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.
(Cassazione Civile, ordinanza 14 maggio 2018, n. 11606)
La responsabilità dei soci per i debiti della società estinta
I soci succedono ex lege nelle obbligazioni, ivi comprese quelle tributarie, facenti capo alla società estinta e non definiti in sede di liquidazione, e ne rispondono nei limiti di quanto assegnato in sede di riparto finale od illimitatamente, a seconda del tipo di responsabilità per i debiti sociali previsto dalla normativa di riferimento durante la vita della società.
(Cassazione Civile, 18 maggio 2018, n. 12242)
Le soglie di fallibilità si calcolano su esercizi di bilancio per anni interi annuali
L’art. 1 comma II, L.F. predetermina delle soglie di fallibilità calcolandole su uno scaglione temporale annuo, cosicché tale scelta legislativa non possa essere vanificata da una decisione dell’imprenditore di abbreviare la durata dell’esercizio. Ne consegue che i tre esercizi precedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento da considerare ai fini della verifica dei presupposti di fallibilità, devono intendersi come esercizi aventi ciascuno durata annuale, a meno che non sia trascorso un lasso di tempo inferiore dall’inizio dell’attività di impresa.
Nonostante dunque vi sia piena libertà della società di modificare l’epoca di chiusura del proprio esercizio, l’applicazione di tale esercizio ‘ridotto’ alla fattispecie fallimentare configura abuso di diritto, poiché tale deliberazione societaria non rileva ai fini della verifica del superamento delle soglie di fallibilità che sono legate a dati oggettivi di portata annuale.
(Cassazione Civile, 24 maggio 2018, n. 12963)