Sinistro stradale: l'ente custode della strada non ha l'obbligo di porre altra segnaletica dopo l'indicata corsia di preselezione
Nel caso di scontro tra veicoli a un incrocio non assistito da segnaletica, non si può attribuire un ruolo causale per il solo fatto che l'incidente si sia verificato; la cosa in custodia, infatti, viene a costituire mero teatro o luogo dell'incidente, mentre la serie causale determinativa dell'evento origina e si esaurisce interamente nel comportamento dei conducenti. Ne deriva che resta configurabile un'eventuale responsabilità dell'ente per colpa, secondo la generale clausola aquiliana, ove il danneggiato alleghi e dimostri la sussistenza di una situazione di pericolo, determinata dal contrasto tra le condizioni di transitabilità reali e quelle apparenti, non percepibile dall'utente della strada con l'uso della normale diligenza e non rimediabile con l'osservanza delle regole del codice della strada.
(Cassazione Civile, 29 maggio 2023, n. 14930)
La riorganizzazione dei posti auto e moto nel cortile condominiale non costituisce innovazione
In tema di condominio di edifici, la delibera assembleare, con la quale sia stata disposta una diversa distribuzione dei posti auto e dell'area per il parcheggio delle moto per disciplinare lo spazio comune in modo più utile per tutti i condomini, anche in funzione di impedire usi discriminati di tale area, rientra legittimamente nei poteri dell'assemblea dei condomini, attenendo all'uso della cosa comune ed alla sua regolamentazione, senza sopprimere o limitare le facoltà di godimento dei condomini, non incidendo sull'essenza del bene comune né alterandone la funzione o la destinazione. Pertanto, non è richiesta per la legittimità di una delibera assembleare condominiale avente detto oggetto, l'adozione con la maggioranza qualificata dei due terzi del valore dell'edificio, non concernendo tale delibera una "innovazione" secondo il significato attribuito a tale espressione dal codice civile, ma riguardando solo la regolamentazione dell'uso ordinario della cosa comune consistente nel consentire a tutti i condomini di potersi avvantaggiare del beneficio del parcheggio.
(Cassazione Civile, 13 giugno 2023, n. 16902)
Figlia fuoricorso e disoccupata: nessun mantenimento a meno che non provi di essersi adoperata nella ricerca di un lavoro
Alla luce del principio di autoresponsabilità, risulta esigibile l'utile attivazione del figlio maggiorenne nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, in attesa dell'auspicato reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni; non potendo egli, di converso, pretendere che a qualsiasi lavoro si adatti soltanto, in vece sua, il genitore. Da ciò discende che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è a carico del richiedente. È il figlio che deve provare non solo la mancanza di indipendenza economica, ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro.
(Cassazione Civile, ordinanza, 8 giugno 2023, n. 16327)
I soci succedono nell'obbligo di stipulazione del definitivo nel caso di preliminare stipulato dalla società estinta
A fronte della cancellazione volontaria in corso di causa della società convenuta in giudizio quale promittente alienante per l'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di vendita immobiliare da essa concluso, i soci verso cui tale giudizio sia riassunto succedono nell'obbligo di stipulazione del definitivo e sono potenziali destinatari degli effetti della corrispondente sentenza costitutiva, anche se di tale obbligo di facere non si sia fatta menzione nel bilancio finale di liquidazione.
(Cassazione Civile, 6 giugno 2023, n. 15762)
Compravendita e vizi preesistenti: l’onere della prova sui vizi del bene spetta al compratore
L'azione di garanzia per i vizi della cosa venduta si distingue dall'azione di adempimento o di esatto adempimento della vendita per i presupposti e per gli effetti: la garanzia si riferisce solo ai vizi che esistevano già prima della conclusione del contratto e la relativa azione abilita normalmente il compratore a chiedere, a sua scelta, la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo; laddove ogni vizio posteriore alla conclusione del contratto può dar luogo solo all'esatto adempimento della obbligazione di consegnare e rendere esperibile l'ordinaria azione contrattuale di risoluzione o di adempimento, la quale prescinde dai termini di decadenza o di prescrizione cui è soggetta l'azione di garanzia. La prova della preesistenza dei vizi al momento del contratto grava - quindi - sul compratore, in coerenza con il principio per cui l'obbligo di garanzia dà luogo ad una responsabilità speciale interamente disciplinata dalle norme sulla vendita, che pone il venditore in situazione non tanto di obbligazione, quanto di soggezione, esponendolo all'iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto od alla sua caducazione mediante l'esperimento, rispettivamente, della "actio quanti minoris" o della "actio redibitoria".
(Cassazione Civile, 29 maggio 2023, n. 14895)
Aumento di capitale della srl: il termine per l’impugnativa decorre dall’iscrizione della deliberazione nel registro imprese
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2479-ter, comma 4, e 2379-ter, comma 1, c.c., il termine per l'impugnativa dell'aumento di capitale sociale decorre, per le s.r.l., dall'iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese e non già dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci.
(Cassazione Civile, 24 maggio 2023, n. 14469)
Nessun addebito se è provata l'esistenza di un clima di sfiducia reciproca fra i coniugi
In tema di addebito della separazione, la presenza di comportamenti ambivalenti e non trasparenti da parte di ciascun coniuge verso l'altro non rendono verosimile un'univoca responsabilità dell'uno o dell'altro coniuge, ma consentono di dedurre il sopravvento di una situazione di reciproco venir meno delle aspettative riposte l'uno nell'altro, cosa che ha finito per minare la fiducia di coppia e l'unione matrimoniale.
(Cassazione Civile, 24 maggio 2023, n. 14396)
Risponde il Comune per i rumori molesti dopo la chiusura dei locali
La Pubblica Amministrazione è tenuta ad osservare le regole tecniche o i canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni e, quindi, il principio del neminem laedere, con ciò potendo essere condannata sia al risarcimento del danno (artt. 2043 e 2059 c.c.) patito dal privato in conseguenza delle immissioni nocive che abbiano comportato la lesione di quei diritti, sia la condanna ad un facere, al fine di riportare le immissioni al di sotto della soglia di tollerabilità, non investendo una tale domanda, di per sé, scelte ed atti autoritativi, ma, per l'appunto, un'attività soggetta al principio del neminem laedere.
(Cassazione Civile, 23 maggio 2023, n. 14209)
Sulla responsabilità dell’ASL per il decesso del medico dovuto ad infarto da stress
Ai sensi degli artt. 40 e 41 c.p. un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo; ne consegue che debbono essere risarcite tutte le conseguenze dannose derivanti dall'evento di danno in base non solo ad un rapporto di regolarità giuridica (riconosciuta la responsabilità dall'Azienda sanitaria locale per la morte di un medico, colto da infarto, atteso che l'Azienda lo aveva mantenuto nello stesso servizio, nello svolgimento del quale aveva subito due infarti, senza adibirlo - come indicato dalla Commissione medica - allo svolgimento di mansioni diverse, meno stressanti e non comportanti contatti con il pubblico).
(Cassazione Civile, 22 maggio 2023, n. 13919)
Sul sistema di rilevazione biometrica di presenza
Per il controllo biometrico dei lavoratori occorre un consenso specifico dei lavoratori stessi (confermato l'accoglimento della domanda di un lavoratore volta a sentir dichiarare illegittimo il sistema di rilevazione biometrica, tramite impronta della mano, dell'accesso dei lavoratori da parte del datore di lavoro, atteso che il consenso indicato dall'azienda come requisito per il trattamento dei dati biometrici dei lavoratori non poteva reputarsi specifico, come richiesto dall'art. 23, comma 3, d.lgs. n. 196/2003, perché non riferito all'utilizzazione dello strumento di rilevazione biometrica).
(Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 19 maggio 2023, n. 13873)