Danni da grandine e brecce nel tetto: il varco da deformazione rientra nella copertura assicurativa

In tema di assicurazione contro i danni da eventi atmosferici, la clausola che subordina l'indennizzabilità dei danni da acqua piovana penetrata all'interno del fabbricato alla presenza di "rotture, brecce o lesioni al tetto" non può essere interpretata nel senso di richiedere necessariamente un pregiudizio strutturale e permanente della copertura: il termine "breccia" include, nel suo significato lessicale, anche l'"apertura" o "varco" creati dall'evento, sicché rientra nella copertura assicurativa il danno derivante dall'acqua piovana che sia penetrata nel fabbricato per effetto della deformazione del tetto causata dalla violenza dell'evento atmosferico (nella specie: accumulo di grandine che ha provocato la flessione delle lastre di eternit e la formazione di interstizi).

(Cassazione Civile, ordinanza, 25 maggio 2026, n. 16138)


Coniugi in conflitto e immobili comunicanti: quando l’assegnazione può estendersi all’intera proprietà

Ai fini dell’assegnazione della casa familiare ex art. 337 sexies c.c., la forte conflittualità tra i coniugi, qualora renda impraticabile la gestione condivisa di ambienti e servizi, può legittimare l’assegnazione dell’intero immobile già destinato a residenza familiare, anche se articolato in unità con accessi separati ma prive di effettiva autonomia funzionale, per rispondere all’esigenza di garantire ai figli conviventi, anche se maggiorenni, un contesto abitativo stabile e sereno.

(Cassazione Civile, ordinanza, 13 maggio 2026, n. 13991)


Neopatentato e veicoli potenti: l’RCA copre i danni del sinistro senza potersi rivalere sul proprietario del mezzo

Il neopatentato che guida un’auto con potenza superiore ai limiti di legge non può essere considerato come un soggetto privo di patente. Di conseguenza, la clausola della polizza RCA che esclude la copertura in caso di incidente causato da un conducente “non abilitato alla guida” non si applica a chi viola solo la limitazione della potenza. La clausola appare ambigua, perché l’espressione “non abilitato alla guida” può riferirsi sia a chi non ha mai conseguito la patente o l’ha persa, sia a chi possiede regolarmente la patente ma viola alcune limitazioni previste dalla legge, per cui, ai sensi dell’art. 1370 Cod. Civ., la clausola deve essere interpretata nel modo meno favorevole per la compagnia assicurativa.

(Cassazione Civile, ordinanza, 12 maggio 2026, n. 13834)


Nessuna negligenza se la giurisprudenza cambia dopo l’avvio della causa

In tema di responsabilità professionale, l’avvocato, ai sensi dell’art. 1176 comma 2 Cod. Civ., non può essere ritenuto responsabile per non aver previsto un orientamento giurisprudenziale nuovo, emerso solo dopo l’introduzione della causa, tanto meno gli si può imputare negligenza per il mancato adempimento di una condizione di procedibilità che, al momento dell’azione, non trovava alcun riconoscimento nella giurisprudenza, neppure sotto forma di contrasto interpretativo. La diligenza professionale deve infatti essere valutata ex ante, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale esistente al tempo dell’attività svolta.

(Cassazione Civile, 7 maggio 2026, n. 13166)


Onere della prova e limiti del consenso informato nell’esecuzione di interventi più invasivi

In materia di responsabilità sanitaria, non grava sul paziente l’onere di dimostrare che, ove fosse stato adeguatamente informato mediante il consenso informato circa il diverso e più complesso intervento che i medici intendevano eseguire, non vi avrebbe prestato il proprio consenso. Al contrario, una volta allegato che il consenso era stato prestato esclusivamente in relazione all’intervento originariamente programmato, incombe sulla struttura sanitaria l’onere di provare che il paziente avrebbe comunque acconsentito al successivo intervento, di carattere più invasivo.

(Cassazione Civile, ordinanza, 28 aprile 2026, n. 11608)


Irragionevole durata del processo: l’indennizzo si basa solo sul periodo eccedente la durata fisiologica del processo

In materia di equa riparazione ai sensi della Legge n. 89/2001 per l’eccessiva durata di una procedura fallimentare, la quantificazione dell’indennizzo deve avere riguardo esclusivamente al periodo eccedente la durata fisiologica del procedimento, e non all’intero lasso di tempo decorrente dalla domanda di ammissione al passivo. Per quanto attiene alla quantificazione del danno non patrimoniale, questa può essere adeguatamente sorretta anche da una motivazione sintetica, fondata sul richiamo ai criteri di cui all’art. 2 bis della L. 89/2001, con specifico riferimento alla natura del credito – ad esempio, da lavoro dipendente per retribuzioni – e al patema d’animo connesso alla durata irragionevole.

(Cassazione Civile, ordinanza, 22 aprile 2026, n. 10686)


Assegno divorzile: le somme versate in eccesso con finalità esclusivamente perequativa e compensativa vanno restituite

In tema di assegno di mantenimento separativo e divorzile, ove si accerti nel corso del giudizio l'insussistenza "ab origine", in capo all'avente diritto, dei presupposti per il versamento del contributo, opera la regola generale della "condictio indebiti" che può essere derogata, con conseguente applicazione del principio di irripetibilità, esclusivamente ove si escluda la debenza del contributo in virtù di una diversa valutazione con effetto "ex tunc" delle sole condizioni economiche dell'obbligato già esistenti al tempo della pronuncia, ed ove si proceda soltanto ad una rimodulazione al ribasso, di una misura originaria idonea a soddisfare esclusivamente i bisogni essenziali del richiedente, sempre che la modifica avvenga nell'ambito di somme modeste ragionevolmente destinate al consumo da un coniuge, o ex coniuge, in condizioni di debolezza economica (nella specie, la Corte d'Appello, pur confermando la sussistenza dei presupposti dell'assegno divorzile in favore dell'ex moglie avente esclusivamente funzione perequativa-compensativa ha inteso ridurne l'ammontare in considerazione del breve periodo in cui le aspettative lavorative della richiedente erano state sacrificate, della giovane età della stessa e della sua specializzazione professionale agevolmente spendibile sul mercato del lavoro. Ciò, con efficacia retroattiva in considerazione di una più approfondita valutazione degli elementi rilevanti e non di circostanze sopravvenute).

(Cassazione Civile, ordinanza, 20 aprile 2026, n. 10351)


L’RCA Auto copre non solo il proprietario, ma tutti i soggetti responsabili della circolazione con il suo consenso

Nell’assicurazione RC auto, rientrante nel ramo danni, è assicurato non solo il proprietario/contraente, ma ogni soggetto tenuto a risarcire ai sensi dell’art. 2054 c.c. (conducente, usufruttuario, acquirente con riserva di proprietà, utilizzatore in leasing), purché la circolazione avvenga con il consenso del proprietario. Di conseguenza, anche il conducente non proprietario né contraente è parte del rapporto: beneficia della copertura, può agire in manleva contro l’assicuratore ed è soggetto all’eventuale rivalsa.

(Cassazione Civile, ordinanza, 9 aprile 2026, n. 8904)


Caparra confirmatoria eccessiva: quando scatta la nullità

Costituisce causa di nullità della clausola relativa alla caparra confirmatoria, la pattuizione di una caparra di importo pari o superiore all’ammontare della prestazione principale (di regola, il prezzo), poiché così viene snaturata la funzione tipica dell’istituto, che, per definizione, consiste in una frazione della prestazione principale destinata a essere imputata al pagamento, in caso di adempimento; la caparra confirmatoria versata può, al più, qualificarsi come pagamento anticipato integrale del prezzo e, ove eccedente, deve essere restituita.

(Cassazione Civile, 2 aprile 2026, n. 8217)


Nascita indesiderata, omessa diagnosi prenatale e liquidazione del danno

In tema di responsabilità sanitaria per omessa diagnosi di malformazioni fetali, se sussistono i presupposti per l’interruzione della gravidanza e risulta, anche presuntivamente, che la gestante avrebbe scelto di ricorrervi, la condotta del medico non si limita alla violazione dell’obbligo informativo, ma configura un caso di “nascita indesiderata”. Il danno non patrimoniale risarcibile ai genitori comprende, dunque, non solo lo shock per la nascita inattesa di un figlio con disabilità, ma anche le conseguenze negative, rilevanti e durature, sulla vita personale, familiare, relazionale e lavorativa derivanti dalla prosecuzione non voluta della gravidanza.

(Cassazione Civile, ordinanza, 23 marzo 2026, n. 6926)