Senza preventiva autorizzazione del Senato, messaggi di posta elettronica e WhatsApp del parlamentare non possono essere acquisiti

Non spettava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Firenze, in assenza della preventiva autorizzazione della Camera di appartenenza, acquisire messaggi di posta elettronica e WhatsApp di un parlamentare, o a quest’ultimo diretti, conservati nella memoria di dispositivi elettronici appartenenti a terzi ed oggetto di provvedimenti di sequestro nell’ambito di un procedimento penale nei confronti dello stesso parlamentare e di altri soggetti. Tali massaggi devono essere infatti ricondotti alla nozione di “corrispondenza”, costituzionalmente rilevante, la cui tutela non si esaurisce con la ricezione e la lettura da parte del destinatario, ma pemane fino a quando, per il decorso del tempo, essi non perdano il loro carattere di attualità ed interesse per gli interlocutori, trasformandosi in meri documenti “storici”.

(Corte Costituzionale, 27 luglio 2023, n. 170)


Nessun assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne e sposata

In tema di assegno di mantenimento da riconoscere al figlio maggiorenne, dal momento che obbligo educativo e obbligo di mantenimento sono tendenzialmente tra di loro connessi, l'avere il figlio contratto matrimonio non è circostanza che può essere svalutata dal giudice del merito, essendo al contrario un importante indice di una raggiunta autonomia di vita e di scelte, la quale esclude il perdurante diritto-dovere di educare, palesando una raggiunta indipendenza verso importanti opzioni di vita, la quale, salvo casi eccezionali, da allegare e provare con onere in capo al richiedente, confligge con la pretesa di conservare, nel contempo, un diritto al mantenimento ad oltranza a carico dei genitori pure con riguardo alla nuova famiglia.

(Cassazione Civile, 27 luglio 2023, n. 22813)


Anche al coniuge separato senza addebito spetta il diritto di abitazione

I diritti di abitazione e uso, accordati al coniuge superstite dall'art. 540, comma 2, c.c. spettano anche al coniuge separato senza addebito, eccettuato il caso in cui, dopo la separazione, la casa sia stata lasciata da entrambi i coniugi o abbia comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l'originaria destinazione familiare.

(Cassazione Civile, 26 luglio 2023, n. 22566)


Illecita divulgazione di dati relativi alla residenza personale

Il principio di minimizzazione del trattamento dei dati personali fonda l'obbligo del giornalista di intervenire sull'informativa di polizia giudiziaria ricevuta e destinata alla pubblicazione per depurarla dei dati personali eccedenti lo scopo che in nessun modo avrebbero sottratto o aggiunto di significativo al contenuto informativo dell'articolo.

(Cassazione Civile, 25 luglio 2023, n. 22338)


Procreazione medicalmente assistita: il consenso dell’uomo non può essere revocato dopo la fecondazione

Vanno respinte le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui non prevede, successivamente alla fecondazione dell'ovulo, un termine per la revoca del consenso, atteso che l'irrevocabilità del consenso appare funzionale a salvaguardare innanzitutto preminenti interessi. L'accesso alla Procreazione medicalmente assistita (PMA) comporta infatti per la donna il grave onere di mettere a disposizione la propria corporalità, con un importante investimento fisico ed emotivo in funzione della genitorialità che coinvolge rischi, aspettative e sofferenze, e che ha un punto di svolta nel momento in cui si vengono a formare uno o più embrioni. Corpo e mente della donna sono quindi inscindibilmente interessati in questo processo, che culmina nella concreta speranza di generare un figlio, a seguito dell'impianto dell'embrione nel proprio utero. A questo investimento, fisico ed emotivo, che ha determinato il sorgere di una concreta aspettativa di maternità, la donna si è prestata in virtù dell'affidamento in lei determinato dal consenso dell'uomo al comune progetto genitoriale. Se è pur vero che dopo la fecondazione la disciplina dell'irrevocabilità del consenso si configura come un punto di non ritorno, che può risultare freddamente indifferente al decorso del tempo e alle vicende della coppia, è anche vero che la centralità che lo stesso consenso assume nella PMA, comunque garantita dalla legge, fa sì che l'uomo sia in ogni caso consapevole della possibilità di diventare padre; ciò che rende difficile inferire, nella fattispecie censurata dal giudice a quo, una radicale rottura della corrispondenza tra libertà e responsabilità. Ove, dunque, si considerino la tutela della salute fisica e psichica della madre, e anche la dignità dell'embrione risulta non irragionevole la compressione, in ordine alla prospettiva di una paternità, della libertà di autodeterminazione dell'uomo.

(Corte Costituzionale, 24 luglio 2023, n. 161)


Danno alla reputazione: nessuna riduzione anche se la decisone per estratto è pubblicata sui siti giornalistici

L'ordine di pubblicazione della decisione per estratto su siti giornalistici a norma dell'art. 120 c.p.c., costituisce l'oggetto di un potere discrezionale del giudice, e quindi una sanzione autonoma che, grazie alla conoscenza da parte della collettività della reintegrazione del diritto offeso, assolve alla funzione riparatoria in via preventiva rispetto all'ulteriore propagazione degli effetti dannosi dell'illecito, diversamente dal risarcimento del danno per equivalente che mira al ristoro di un pregiudizio già verificatosi: onde, in tema di lesione del diritto all'immagine e alla reputazione, la quantificata entità del corrispondente danno risarcibile non può essere certo automaticamente ridotta per effetto della pubblicazione della sentenza sui quotidiani.

(Cassazione Civile, ordinanza, 20 luglio 2023, n. 21651)


Sui criteri da utilizzare per valutare l’interesse del minore al trasferimento della residenza

In tema di trasferimento della residenza abituale del minore, laddove non sia intervenuto un accordo condiviso tra i genitori, spetta al giudice decidere tenendo conto unicamente del superiore interesse del minore. Interesse superiore che deve essere ricercato dal giudice sulla base di una serie di criteri elaborati dalla giurisprudenza tra i quali si evidenziano: le sostanziali motivazioni al trasferimento del genitore prevalentemente collocatario, i tempi e le modalità di frequentazione tra figlio e genitore non collocatario, la eventuale disponibilità del genitore non collocatario a trasferirsi per consentire di mantenere la propria funzione genitoriale e, infine, la valutazione circa la salvaguardia delle relazioni tra il minore e le altre figure chiave della propria esistenza.

(Tribunale di Como, 13 luglio 2023)


Nessun risarcimento a chi cade a bordo piscina camminando a piedi nudi

Non spetta alcun risarcimento alla cliente caduta a terra dopo essere scivolata mentre camminava a piedi nudi sul bordo della piscina di un centro termale. Si tratta infatti di un comportamento incauto, come tale idoneo a rompere il vincolo causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, considerando che sebbene sussista la pericolosità del bordo della piscina al contempo detta pericolosità doveva essere agevolmente prevedibile e percepibile dalla danneggiata.

(Cassazione Civile, ordinanza, 20 luglio 2023, n. 21675)


Le spese sostenute prima del matrimonio non devono essere restituite dopo la separazione

Poiché durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316-bis, comma 1, c.c., a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio. Le spese effettuate prima del matrimonio sono irripetibili, essendo state utilizzate in vista delle nozze e non potendo trovare applicazione l'art. 785 c.c..

(Cassazione Civile, ordinanza, 19 luglio 2023, n. 21100)


Attraversamento imprevedibile del pedone: nessuna colpa in capo al conducente

L'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, primo comma, cod. civ., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto (tanto si verifica quando il pedone appare all’improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza).

(Cassazione Civile, ordinanza, 13 luglio 2023, n. 20140)