Nuova convivenza dell’ex coniuge

Allo stato attuale, l’instaurazione della nuova convivenza non comporta la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno. La scelta di intraprendere un nuovo percorso di vita insieme ad un’altra persona non è però irrilevante: l’ex coniuge, in virtù del suo nuovo progetto di vita e del principio di autoresponsabilità, non può continuare a pretendere la corresponsione della componente assistenziale dell’assegno. Tuttavia, non perde il diritto alla liquidazione della componente compensativa dell’assegno, che verrà quantificata tenendo anche in conto la durata del matrimonio, purché provi il suo apporto alla realizzazione del patrimonio familiare, o del patrimonio personale dell’ex coniuge, nonché le eventuali rinunce concordate ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio.

(Cassazione Civile, Sezioni Unite, 5 novembre 2021, n. 32198)


Sull’obbligo di potatura delle piante poste a confine tra i due fondi

In base alla formulazione dell’art. 898 c.c., il vicino può agire per invocare la condanna del proprietario dell'essenza ad eseguirne la potatura, esercitando in tal modo una domanda di tutela in forma specifica; ma può anche agire per essere autorizzato dal giudice ad eseguire la potatura predetta, a spese del vicino che non vi provveda, formulando in tal guisa un'istanza di tutela per equivalente.

(Cassazione Civile, ordinanza, 27 ottobre 2021, n. 30188)


La donazione immobiliare tra i promessi sposi decade se il matrimonio poi non si celebra più

I doni tra fidanzati, di cui all'art. 80 c.c., non essendo equiparabili né alle liberalità in occasione di servizi, né alle donazioni fatte in segno tangibile di speciale riconoscenza per i servizi resi in precedenza dal donatario, né alle liberalità d'uso, ma costituendo vere e proprie donazioni, come tali soggette ai requisiti di sostanza e di forma previsti dal codice, possono essere integrati anche da donazioni immobiliari, ivi comprese le donazioni indirette; anche in questa eventualità, ai fini dell'azione restitutoria, occorre accertare sempre e soltanto che i doni siano stati fatti "a causa della promessa di matrimonio", e che si giustifichino per il sol fatto anzidetto, al punto da non trovare altra plausibile giustificazione al di fuori di questo; tale circostanza opera nel contesto di una presupposizione, sicché ove sia accertato il sopravvenuto venir meno della causa donandi (in caso di donazione indiretta immobiliare fatta in previsione di un futuro matrimonio poi non celebrato) si determina la caducazione dell'attribuzione patrimoniale al donatario senza incidenza, invece, sull'efficacia del rapporto fra il venditore e il donante, il quale per effetto di retrocessione viene ad assumere la qualità di effettivo acquirente.

(Cassazione Civile, 25 ottobre 2021, n. 29980)


Trattative e responsabilità precontrattuale: il limite dell’interesse negativo

In materia di responsabilità precontrattuale il pregiudizio risarcibile è circoscritto nei limiti dello stretto interesse negativo (contrapposto all'interesse all'adempimento), rappresentato sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative in vista della conclusione del contratto, sia dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipulazione con altri di un contratto altrettanto o maggiormente vantaggioso, e dunque non comprende, in particolare, il lucro cessante risarcibile se il contratto non fosse stato poi adempiuto o fosse stato risolto per colpa della controparte.

(Cassazione Civile, 27 ottobre 2021, n. 30186)


Sono gravi difetti i vizi che influiscono negativamente ed in modo considerevole sul godimento dell’opera

In tema di appalto privato, configurano gravi difetti dell'edificio, a norma dell'art. 1669 c.c., anche le carenze costruttive dell'opera che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento o la funzionalità o l'abitabilità della medesima, come allorché la realizzazione sia avvenuta con materiali inidonei o non a regola d'arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera, purché tali da influire negativamente ed in modo considerevole sul suo godimento e da comprometterne la normale utilità in relazione alla sua destinazione economica e pratica, e per questo eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici.

(Cassazione Civile, ordinanza, 19 ottobre 2021, n. 28859)


Sulle risultanze probatorie della scatola nera

Le risultanze della scatola hanno valore di prova privilegiata quanto alla geolocalizzazione del veicolo coinvolto in un sinistro stradale, ed ai relativi danni, così come prevede la norma istitutiva di tale dispositivo elettronico. La parte interessata, può superare efficacemente tali risultanze, soltanto allegando il malfunzionamento o la manomissione del dispositivo.

(Giudice di Pace di Palermo, 12 ottobre 2021)


Sul colpevole ritardo nella diagnosi di patologie ad esito infausto

In tema di danno alla persona, conseguente a responsabilità medica, integra l’esistenza di un danno risarcibile alla persona l’omissione della diagnosi di un processo morboso terminale, in quanto essa nega al paziente, oltre che di essere messo nelle condizioni di scegliere ‘cosa fare’, nell’ambito di ciò che la scienza medica suggerisce per garantire la fruizione della salute residua fino all’esito infausto, anche di essere messo in condizione di programmare il suo essere persona e, quindi, in senso lato l’esplicazione delle sue attitudini psico-fisiche, in vista e fino a quell’esito.

(Cassazione Civile, 12 ottobre 2021, n. 27682)


E’ legittimo l'obbligo vaccinale per il personale sanitario

L’obbligo vaccinale imposto ai sanitari non si fonda solamente sulla relazione di cura e fiducia che li lega ai pazienti, bensì scaturisce da un più generale dovere di solidarietà imposto a tutti i cittadini verso gli individui più fragili, ovvero coloro che rischiano di morire a causa del virus Covid-19.

(Consiglio di Stato, 20 ottobre 2021, n. 7045)


Società cooperativa Onlus che svolge attività commerciale e fallimento

È assoggettabile a fallimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2545 -terdecies e 2082 c.c. e art. 1 L. Fall., una società cooperativa sociale che svolga attività commerciale secondo criteri di economicità (cd. lucro oggettivo), senza che rilevi l'eventuale assunzione della qualifica di Onlus ai sensi del D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, trattandosi di norma speciale di carattere fiscale che non integra la "diversa previsione di legge" contemplata dall'art. 2545 -terdecies c.c., comma 2. II. L'accertamento della natura commerciale dell'attività svolta da una società cooperativa sociale, ai fini della sua assoggettabilità a fallimento, compete all'autorità giudiziaria, senza che abbiano natura vincolante i pareri e gli atti adottati dal Ministero dello sviluppo economico nell'esercizio dei poteri di vigilanza attribuiti dalla legge.

(Cassazione Civile, 20 ottobre 2021, n. 29245)


Nuova costruzione: aumento della volumetria e della superficie di ingombro

La sopraelevazione, anche se di ridotte dimensioni, comporta sempre un aumento della volumetria e della superficie di ingombro e va, pertanto, considerata a tutti gli effetti, e, quindi, anche per la disciplina delle distanze, come nuova costruzione.

(Cassazione Civile, 15 ottobre 2021, n. 28297)