Per ottenere il compenso l’avvocato deve provare il conferimento dell’incarico e lo svolgimento dell’attività
In caso di azione giudiziale per il pagamento del compenso professionale spettante all'avvocato per l'attività giudiziale e stragiudiziale prestata, il legale deve offrire la duplice prova del conferimento dell'incarico e dell'effettivo svolgimento dell'attività per la quale egli pretende di essere pagato.
(Cassazione Civile, 22 gennaio 2021, n. 1421)
Inadempimento del mandato di difesa: la prescrizione decorre dal giudicato
Nel caso in cui l'illecito contrattuale consista nell'inadempimento del mandato di difesa in ambito giudiziario, si ha la certezza del conseguente danno soltanto quando si forma il giudicato del processo, per cui solo a partire dalla formazione di tale giudicato decorre la prescrizione del diritto risarcitorio ai sensi dell'articolo 2935 c.c..
(Cassazione Civile, ordinanza, 3 novembre 2020 n. 24270)
Violazione dei doveri di diligenza professionale
In tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del 'più probabile che non', si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità tra l'omissione e l'evento del danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa.
(Cassazione Civile, 6 novembre 2020, n. 24956)
Il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale
Le spese legali dovute dal danneggiato/cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale non possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all’art. 75 disp. att. c.p.c.. Il danneggiato deve infatti farne oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell’altra parte con le preclusioni processuali ordinarie nei confronti delle nuove domande.
(Cassazione Civile, ordinanza 4 novembre 2020, n. 24481)
Responsabilità dell’avvocato e prova di resistenza
La responsabilità dell'avvocato per la mancata comunicazione al cliente dell'avvenuto deposito di una pronuncia sfavorevole - con conseguente preclusione della possibilità di proporre impugnazione - può essere affermata solo se il cliente dimostri che l'impugnazione, ove proposta, avrebbe avuto concrete possibilità di essere accolta.
(Cassazione Civile, ordinanza 28 agosto 2020, n. 17974)
Responsabilità dell’avvocato per la prescrizione dei diritti del cliente
In applicazione dei principi dettati dall'art. 2236 c.c. e art. 1176 c.c., comma 2, l'avvocato deve considerarsi responsabile verso il suo cliente in caso di incuria e di ignoranza di disposizioni di legge e in genere nei casi in cui per negligenza od imperizia compromette il buon esito del giudizio, mentre nei casi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la responsabilità dell'avvocato medesimo nei confronti del suo cliente a meno di dolo o colpa grave (ipotesi di responsabilità dell'avvocato per aver fatto maturare la prescrizione dell'azione cambiaria con rifermento a diversi titoli per la quale un suo cliente gli aveva conferito mandato).
(Cassazione Civile, 6 luglio 2020, n. 13875)
Sui doveri dell’avvocato
Il mancato rispetto delle previsioni normative relative ai doveri di informazione e dissuasione nei confronti del cliente cui sono vincolati gli avvocati non può emergere automaticamente all'esito di una rivalutazione della quaestio facti, bensì deve essere data dal cliente in maniera rigorosa con specifico riguardo sia alle violazioni delle norme invocate, oltreché alla loro falsa applicazione.
(Cassazione Civile, 29 aprile 2020, n. 8401)
I crediti dello studio professionale associato
L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, i quali hanno la facoltà di attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e acquisire la titolarità di rapporti poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati. Laddove gli associati abbiano deciso per tale soluzione, sussiste la legittimazione dello studio professionale associato rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente che ha conferito l'incarico.
(Cassazione Civile, 17 aprile 2020, n. 7898)
Sull'inadempimento dell’avvocato
La responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone.
(Tribunale di Cosenza, 6 marzo 2020, n. 509)
Sull'interruzione del rapporto contrattuale di prestazione d'opera professionale
La clausola del contratto tra avvocato e cliente-consumatore che preveda la corresponsione integrale del compenso al professionista a prescindere da quanta attività stragiudiziale sia in concreto svolta e quindi anche in caso di interruzione anticipata del rapporto contrattuale non ha natura vessatoria ex art. 33 del Codice del Consumo in quanto non comporta un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto; il corrispettivo della prestazione, con riferimento all'entità e alle modalità di liquidazione, è da considerarsi come l'oggetto del contratto e non può pertanto fondare la valutazione del carattere vessatorio della clausola ai sensi dell'art. 34, punto 2, Codice del Consumo, quando è stato individuato in modo chiaro e conoscibile o ha costituito oggetto di trattativa tra le parti.
(Tribunale di Rovigo, 5 luglio 2019)