Contratto di patrocinio e procura "ad litem"

In tema di attività professionale svolta da avvocati, mentre la procura "ad litem" è un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale (cd. contratto di patrocinio) con il quale il legale viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte; conseguentemente, ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non è indispensabile il rilascio di una procura "ad litem", essendo questa richiesta solo per lo svolgimento dell'attività processuale, né rileva il versamento di un fondo spese o di un anticipo sul compenso, atteso che il mandato può essere anche gratuito e che, in ipotesi di mandato oneroso, il compenso ed il rimborso delle spese possono essere richiesti dal professionista durante lo svolgimento del rapporto o al termine dello stesso.

(Cassazione civile, ordinanza 2 agosto 2019, n. 20865)


Incarico professionale al singolo professionista e fatturazione dello studio associato

Nel caso in cui sia conferito un incarico ad un singolo professionista, che naturalmente deve svolgere in prima persona e non a nome dell'associazione professionale, questa sarà comunque legittimata a richiedere i compensi all'assistito. Le associazioni non riconosciute sono regolate dagli accordi tra gli associati, e ne consegue che rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l'incarico, nel caso in cui detti accordi prevedano che l'associazione possa riscuotere i compensi, essa abbia legittimazione attiva in tal senso.

(Cassazione Civile, 25 luglio 2019, n. 20185)


Il negligente comportamento del legale

In tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del «più probabile che non», si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili.

(Cassazione Civile, ordinanza 21 gennaio 2020, n. 1169)


Preventiva informazione circa la possibilità di risolvere la lite in mediazione

È annullabile il contratto di incarico professionale stipulato tra cliente ed avvocato, nonostante il difensore - che aveva omesso di assolvere l'obbligo informativo di cui all'art. 4, comma 3, d.lg. n. 28/2010 in materia di mediazione - abbia richiesto la corresponsione del proprio compenso solo in virtù della redazione di una semplice bozza di atto giudiziale mai più depositato.

(Cassazione Civile, 5 dicembre 2019, n. 31852)


Illegittimità della sanzione inflitta all’avvocato che abbia criticato e denunciato nelle opportune sedi il comportamento parziale e/o razzista di un giudice

La sanzione inflitta ad un legale che, nell'esercizio del suo mandato difensivo e nell'interesse del cliente, abbia criticato e denunciato nelle opportune sedi il comportamento parziale e/o razzista di un giudice, non solo è sproporzionata e contraria a quanto necessario in uno Stato democratico, ledendo la sua libertà di espressione ex art. 10 Cedu, ma ha anche un effetto dissuasivo sull'intera categoria professionale. Infatti gli avvocati sarebbero, così, dissuasi dall'accettare difese tecniche, con conseguente ed ovvia lesione del diritto di accesso alla giustizia della collettività.

(Corte Europea Diritti dell'Uomo, 08 ottobre 2019, n. 24845)


Obblighi informativi dell’avvocato

Nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2 e 2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, anche ai doveri di sollecitazione, dissuasione e informazione del cliente. Egli è tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato o comunque produttive del rischio di effetti dannosi, di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso, a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole.

(Cassazione Civile, 19 luglio 2019, n. 19520)


La procura alle liti di cui all'art. 83 C.p.C., sebbene sia un indizio del conferimento dell’incarico

La procura alle liti è un negozio unilaterale con il quale il difensore ha il potere di rappresentare la parte in giudizio. Il contratto di patrocinio è un mandato professionale con il quale il cliente conferisce incarico al proprio difensore di svolgere l’opera professionale. Data tale diversità, la procura alle liti non è indispensabile per la conclusione del contratto di patrocinio e il conferimento della procura alle liti non coincide con la conclusione del contratto di patrocinio. Il compenso professionale spetta al difensore che abbia concluso un contratto di patrocinio.

(Cassazione Civile, ordinanza 11 marzo 2019 n. 6905)


Illecito deontologico permanente e prescrizione della violazione

L'avvocato che si appropria dell'importo dell'assegno emesso a favore del cliente, omettendo persino di informarlo dell'esito del processo, realizza una condotta che viola la norma deontologica continuamente e che si protrae fino alla messa a disposizione del cliente delle somme dovute.

(Cassazione Civile, 21 febbraio 2019, n. 5200)


Avvocato di sé stesso e diritto alla liquidazione del compenso

Nei giudizi in cui è consentita alla parte la difesa personale, ex art. 82 c.p.c., è onere dell'interessato, che rivesta la qualità di avvocato, specificare a che titolo intenda partecipare al processo, poiché (a prescindere dal profilo fiscale), mentre la parte che sta in giudizio personalmente non può chiedere che il rimborso delle spese vive sopportate, il legale, ove manifesti, appunto, l'intenzione di operare come difensore di sé medesimo ex art. 86 c.p.c., ha diritto alla liquidazione delle spese secondo la tariffa professionale.

(Cassazione Civile, 21 gennaio 2019, n. 1518)


Può testimoniare l’ex avvocato rinunciante al mandato

Non sussiste incompatibilità tra l’ufficio di testimone e la posizione del difensore della parte che abbia rinunciato al mandato prima di deporre.

(Cassazione Civile, ordinanza 6 dicembre 2017, n. 29301)