Strategia difensiva deficitaria dell'avvocato: risoluzione del contratto e restituzione dell'acconto versato
In tema di risoluzione del contratto di prestazione d’opera professionale, qualora la strategia difensiva scelta dall'avvocato si mostri tanto deficitaria da integrare l’importanza dell’inadempimento che, ai sensi dell’art. 1455 c.c., rappresenta idoneo presupposto per l’invocata risoluzione del contratto, la risoluzione dello stesso, ai sensi dell’art. 1458 c.c., determina il venir meno del diritto al compenso dell’avvocato, la restituzione dell’acconto versato e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo eventualmente opposto (nel caso di specie, proponendo un’eccezione di prescrizione ambigua e non indicando le circostanze da cui desumere il momento da cui la prescrizione era cominciata a decorrere, l’avvocato ha – in sostanza – vanificato l’unica difesa proposta nell'interesse del cliente).
(Tribunale di Rimini, 16 novembre 2017)
L’avvocato e il rapporto con la controparte
Ove la controparte non sia assistita da alcun difensore, deve ritenersi che all'avvocato sia precluso ogni contatto, proprio perché la stessa si trova in una situazione di evidente vulnerabilità.
(Cassazione Civile, Sezioni Unite, 30 gennaio 2018, n. 2273)
Per il risarcimento del danno a carico dell’avvocato non basta l’errore del professionista ma occorre la prova di resistenza
In materia di azione di responsabilità nei confronti di un professionista, l'agente è tenuto a provare sia di aver sofferto un danno, sia che questo sia stato causato dalla insufficiente o inadeguata o negligente attività del professionista, e cioè dalla sua difettosa prestazione professionale. In particolare, trattandosi dell'attività del difensore, l'affermazione della sua responsabilità implica la valutazione positiva che alla proposizione di una diversa azione, o al diligente compimento di determinate attività sarebbero conseguiti effetti più vantaggiosi per l'assistito, non potendo viceversa presumersi dalla negligenza del professionista che tale sua condotta abbia in ogni caso arrecato un danno, come pure, in caso di omesso svolgimento di un'attività professionale va provato non solo il danno subito, ma anche il nesso eziologico tra esso e la condotta del professionista, in quanto non è ravvisabile alcuna essenziale diversità tra l'ipotesi di inesatto adempimento del professionista e l'ipotesi di adempimento mancato.
(Tribunale di Parma, 12 giugno 2017 n. 1050)