La clausola risolutiva espressa inserita nel contratto e regolarmente sottoscritta non è vessatoria
La clausola risolutiva espressa non ha natura vessatoria, in quanto la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto è connessa alla stessa posizione di parte contrattuale, ai sensi dell’articolo 1453 del Cc, per l’ipotesi dell’inadempimento della controparte, e tale clausola non fa che rafforzarla, risolvendosi in una anticipata valutazione dell’importanza di un determinato inadempimento (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice adito ha ritenuto infondata l’eccezione di invalidità sollevata dall’opponente in relazione alla ritenuta applicabilità della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto di leasing oggetto di causa, in quanto, comunque, nonostante l’esclusione della sua natura vessatoria in conformità al richiamato principio, la stessa risultava, nella circostanza, specificatamente sottoscritta secondo le previsioni dettate dagli articoli 1341 e 1342 del C.c.).
(Tribunale di Milano, 17 giugno 2025, n.4924)