Danni da omessa custodia del lastrico solare
In tema di infiltrazioni provenienti dal terrazzo di copertura del condominio, l'omissione di atti conservativi integra una violazione per il condominio per mancata conservazione delle parti comuni (nel caso il lastrico solare funga da copertura per l'edificio) e del condomino ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto unico soggetto custode del bene e con una cognizione diretta del suo stato di conservazione.
(Cassazione Civile, 11 marzo 2021, n. 6816)
Spese urgenti per la conservazione della cosa comune sostenute dal condomìno
Il condomino che, in mancanza di autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea, abbia anticipato le spese di conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso purché ne dimostri, ex art. 1134 c.c., l'urgenza, ossia che le opere, per evitare un possibile nocumento a sé, a terzi od alla cosa comune, dovevano essere eseguite senza ritardo e senza possibilità di avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini.
(Cassazione Civile, ordinanza, 1 marzo 2021, n. 5570)
Apertura di un varco nel muro divisorio per collegare locali di proprietà esclusiva di un condomino
In presenza di un edificio strutturalmente unico, su cui insistono due distinti ed autonomi condominii, è illegittima l'apertura di un varco nel muro divisorio tra questi ultimi, volta a collegare locali di proprietà esclusiva del medesimo soggetto, tra loro attigui, ma ubicati ciascuno in uno dei due diversi condominii, in quanto una simile utilizzazione comporta la cessione del godimento di un bene comune, quale è, ai sensi dell'art. 1117 c.c., il muro perimetrale di delimitazione del condominio (anche in difetto di funzione portante), in favore di una proprietà estranea ad esso, con conseguente imposizione di una servitù per la cui costituzione è necessario il consenso scritto di tutti i condomini.
(Cassazione Civile, 29 settembre 2020, n. 20543)
La clausola di esclusione dal trasferimento immobiliare della proprietà di alcune delle parti comuni è nulla
La clausola, contenuta nel contratto di vendita di un'unità immobiliare di un condominio, con la quale viene esclusa dal trasferimento la proprietà di alcune delle parti comuni è nulla poiché, mediante la stessa, s'intende attuare la rinuncia di un condomino alle predette parti che è, invece, vietata dal capoverso dell'art. 1118 c.c.. Difatti, esiste l'interesse del condominio di godere del cortile come bene comune con tutte le facoltà inerenti e a non lasciare, per una percentuale del 50%, tali beni al venditore del secondo piano del fabbricato ed estraneo al condominio residenziale.
(Cassazione Civile, 26 gennaio 2021, n. 1610)
Contrarietà alla trasfusione di sangue
Il Testimone di Geova, che fa valere il diritto di autodeterminazione in materia di trattamento sanitario a tutela della libertà di professare la propria fede religiosa, ha il diritto di rifiutare l’emotrasfusione pur avendo prestato il consenso al diverso trattamento che abbia successivamente richiesto la trasfusione, anche con dichiarazione formulata prima del trattamento medesimo, purché dalla stessa emerga in modo inequivoco la volontà di impedire la trasfusione anche in ipotesi di pericolo di vita.
(Cassazione Civile, 23 dicembre 2020 n. 29469)
Danni a terzi provocati dalle strutture murarie e dagli impianti del bene locato
Con riferimento alla locazione di immobile, che comporta il trasferimento della disponibilità della cosa locata e delle sue pertinenze, pur configurandosi ordinariamente l’obbligo di custodia del bene locato in capo al conduttore, dal quale deriva altresì la responsabilità a suo carico - salva quella solidale con altri soggetti ai quali la custodia faccia capo in quanto aventi pari titolo o titoli diversi che importino la coesistenza di poteri di gestione e di ingerenza sul bene - ai sensi del suddetto art. 2051 c.c. per i danni arrecati a terzi dalle parti ed accessori del bene locato, tuttavia rimane in capo al proprietario la responsabilità per i danni arrecati dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, delle quali conserva la disponibilità giuridica e, quindi, la custodia.
(Cassazione Civile, ordinanza, 10 dicembre 2020, n. 28197)
Il diritto reale esclusivo
La pattuizione avente ad oggetto la creazione di c.d. "diritto reale di uso esclusivo" su una porzione di cortile condominiale, costituente come tale parte comune dell'edificio, mirando alla creazione di una figura atipica di diritto reale limitato, tale da incidere, privandolo di concreto contenuto, sul nucleo essenziale del diritto dei condomini di uso paritario della cosa comune, sancito dall'art. 1102 c.c., è preclusa dal principio, insito nel sistema codicistico, del numerus clausus dei diritto e della tipicità di essi.
(Cassazione Civile, Sezioni Unite, 17 dicembre 2020, n. 28972)
Realizzazione di un secondo bagno e uso della cosa comune
La realizzazione di un secondo bagno nelle moderne abitazioni di taglio medio, trattandosi di un’esigenza tanto diffusa da rivestire il carattere dell’essenzialità, giustifica la mancata applicazione dell’art. 889 c.c. negli edifici in condominio (detta norma prescrive infatti la distanza di almeno un metro dal confine per l'installazione dei tubi dell'acqua, del gas e simili).
(Cassazione Civile, ordinanza, 24 novembre 2020, n. 26680)
Canna fumaria in appoggio alla facciata del condominio
L'appoggio di una canna fumaria al muro comune di un edificio condominiale individua una modifica della cosa comune che ciascun condomino può apportare sempre che non impedisca l'altrui paritario uso, non rechi pregiudizio alla sicurezza dell'edificio e non ne alteri il decoro architettonico. Quest’ultimo fenomeno si verifica quando la nuova opera si rifletta negativamente sull'insieme dell'armonico aspetto dello stabile, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l'edificio.
(Cassazione Civile, 13 novembre 2020, n. 25790)
Sull'utilizzo del muro comune
L'apposizione di una vetrina o mostra sul muro comune perimetrale, da parte di un condomino, in corrispondenza di un proprio locale destinato ad esercizio di attività commerciale, non costituisce di per sé abuso della cosa comune idoneo a ledere il compossesso del muro comune che fa capo, come ius possidendi, a tutti i condòmini, se effettuata nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 1102 c.c..
(Cassazione Civile, 28 agosto 2020, n. 18038)