Il creditore del condominio può procedere all'espropriazione dei crediti del condominio nei confronti dei singoli condomini per i contributi dagli stessi dovuti
Il creditore del condominio che disponga di un titolo esecutivo nei confronti del condominio stesso, ha facoltà di procedere all'espropriazione di tutti i beni condominiali, ai sensi degli artt. 2740 e 2910 c.c., ivi inclusi i crediti vantati dal condominio nei confronti dei singoli condomini per i contributi dagli stessi dovuti in base a stati di ripartizione approvati dall'assemblea, in tal caso nelle forme dell'espropriazione dei crediti presso terzi di cui agli artt. 543 c.p.c. e ss..
(Cassazione Civile, 14 maggio 2019, n. 12715)
Estensione e limiti nell'uso del cortile condominiale
In tema di condominio di edifici, l'art 1102 c.c. sull'uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante non pone alcun limite minimo di tempo e di spazio per l'operatività delle limitazioni del predetto uso, pertanto può costituire abuso anche l'occupazione per pochi minuti del cortile comune che impedisca agli altri condomini di partecipare al godimento dello spazio oggetto di comproprietà. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva vietato il parcheggio di motoveicoli nello spazio del cortile condominiale, prospiciente l'immobile di proprietà di uno dei condomini, senza dare rilievo alla sporadicità o saltuarietà delle soste, bastando che queste ostacolassero l'accesso a tale immobile).
(Cassazione Civile, 18 aprile 2019, n. 7618)
Godimento del panorama ed alberi ad alto fusto posti a dimora nel giardino condominiale
Non può essere ordinata la rimozione degli alberi di alto fusto messi a dimora negli spazi esterni al condominio, se la clausola del contratto con cui i condomini avevano acquistato l’appartamento dalla società costruttrice del complesso condominiale prevedeva solo limiti di altezza per l’ulteriore palazzina da edificare nell'area condominiale.
(Cassazione Civile, ordinanza, 24 aprile 2019, n. 11224)
Modifica della cosa comune ad opera del condomino ed alterazione del decoro architettonico del fabbricato
In tema di condominio, non può avere incidenza lesiva del decoro architettonico di un edificio un'opera modificativa compiuta da un condomino (il condomino aveva arbitrariamente aperto una finestra nel muro condominiale), quando sussista degrado di detto decoro a causa di preesistenti interventi modificativi di cui non sia stato preteso il ripristino.
(Cassazione Civile, 16 aprile 2019, n. 10583)
Via libera al decreto ingiuntivo condominiale anche se il riparto è errato
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, tra i quali rientrano le spese per l'erogazione dell'acqua, il giudice dell'opposizione deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo tale sindacato riservato al giudice davanti al quale dette delibere siano state impugnate.
(Cassazione Civile, ordinanza 28 marzo 2019, n. 8685)
Il Consiglio di Condominio non sfugge all'Assemblea
Il novello art. 1130 bis c.c. consente all'assemblea di nominare un consiglio di condominio, un organo cioè votato a garantire una più efficiente e trasparente tutela degli interessi dei condomini nei complessi immobiliari con più di dodici unità immobiliari e dunque dotati di molteplici strutture comuni. Le decisioni assunte da tale più ristretto consiglio condominiale (nella specie per manutenzioni straordinarie) tuttavia sono vincolanti per i condomini solo se rimesse ad una successiva approvazione dell’assemblea.
(Cassazione Civile, ordinanza 15 marzo 2019, n. 7484)
Responsabilità del proprietario esclusivo della terrazza
Per le infiltrazioni di acqua provenienti dal terrazzo condominiale in uso esclusivo il proprietario può andare esente da responsabilità qualora dimostri che le opere manutentive non sono state realizzate a causa dell'opposizione colpevole del condominio, configurandosi in tale circostanza quell'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore - che, appunto, può essere anche costituito dal "fatto del terzo" - prevista dall'art. 2051 Cc ai fini dell'esonero della responsabilità da cose in custodia (nel caso in esame alcuni condomini si erano opposti alle opere di manutenzione del terrazzo intraprese dal proprietario, fino ad ottenere la sospensione del titolo edilizio rilasciato a quest’ultimo dal Comune).
(Cassazione Civile, ordinanza 17 gennaio 2019, n. 1188)
Modifica apportata dal singolo condomino alla cosa comune
Laddove sia prevedibile che gli altri partecipanti non possano fare pari uso della cosa comune, la modifica apportata a quest'ultima da un singolo condomino è da ritenere legittima poiché non è configurabile una lesione dei diritti degli altri partecipanti se tale impedimento trovi giustificazione nella conformazione strutturale del fabbricato.
(Cassazione Civile, 15 gennaio 2019, n. 857)
Installazione dell’ascensore all'interno del condominio ad opera di un solo condomino
L'installazione di un ascensore e la conseguente modifica delle parti comuni non possono essere impediti per una disposizione del regolamento condominiale che subordini l'esecuzione dell'opera stessa all'autorizzazione del condominio. L'ascensore, infatti, rappresenta un'opera volta a superare le barriere architettoniche e il singolo condomino può assumersi interamente il costo della relativa costruzione poiché siano rispettati i limiti previsti dall'art. 1102 c.c..
(Cassazione Civile, 5 dicembre 2018, n. 31462)
Restauro del balcone tra uso esclusivo e decoro architettonico
Per imputare il costo del recupero dei balconi al condominio non occorre che l'edificio mostri particolari pregevolezze artistiche o architettoniche, essendo sufficiente che il rivestimento esterno al balcone contribuisca alla gradevolezza estetica dell'intero manufatto.
(Cassazione Civile, 25 ottobre 2018, n. 27083)