Anche il giudice dell’esecuzione può rilevare anche d’ufficio la vessatorietà delle clausole

Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla Direttiva 93/13/CEE, se l’esecuzione è fondata su un decreto ingiuntivo non opposto e il giudice del monitorio ha omesso di esaminare l’eventuale abusività delle clausole contenute nel contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, la natura abusiva delle pattuizioni contrattuali dev’essere rilevata, anche d’ufficio, dal giudice dell’esecuzione, ma entro il limite dell’avvenuta vendita del bene (o dell’assegnazione del credito) pignorato, non potendo opporsi all’aggiudicatario vizi del processo esecutivo che non siano stati fatti valere con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi.

(Cassazione Civile, 20 giugno 2024, n. 17055)