Diritto del cliente alla documentazione bancaria

In materia bancaria, il cliente ha diritto di ottenere a proprie spese copia della documentazione bancaria relativa al contratto di mutuo, comprendente: il contratto di mutuo, l’atto di erogazione e quietanza, il prospetto delle rate pagate, le fideiussioni e le perizie espletate, nell’ambito della trasparenza e della buona fede contrattuale. Non sono invece dovuti i documenti generici come i contratti di assicurazione e i patti aggiunti, la cui esistenza non è stata adeguatamente provata.

(Tribunale di Bari, 6 dicembre 2024, n. 4962)