Nullità del contratto per l’incarico di direzione dei lavori

A norma dell'art. 16, lett. m), r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, che non è stato modificato dalla legge n. 1068 del 1971, la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione - anche parziale - di strutture in cemento armato, mentre, in via d'eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) del medesimo articolo, solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone, essendo riservata agli ingegneri la competenza per le costruzioni civili, anche modeste, che adottino strutture in cemento armato. Pertanto, la progettazione e la direzione di opere da parte di un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri o degli architetti sono illegittime, a nulla rilevando in proposito che un progetto redatto da un geometra sia controfirmato o vistato da un ingegnere ovvero che un ingegnere esegua i calcoli in cemento armato, atteso che il professionista competente deve essere altresì titolare della progettazione, trattandosi di competenze inderogabilmente affidate dal committente al professionista abilitato secondo il proprio statuto professionale, sul quale gravano le relative responsabilità. Ne consegue che, qualora il rapporto professionale abbia avuto ad oggetto una costruzione per civili abitazioni, è affetto da nullità il contratto anche relativamente alla direzione dei lavori affidata a un geometra, quando la progettazione - richiedendo l'adozione anche parziale dei calcoli in cemento armato - sia riservata alla competenza degli ingegneri.

(Cassazione Civile, ordinanza, 8 gennaio 2021, n. 100)


La provvigione del procuratore sportivo

Ai sensi dell'art. 17, comma 4, ultima parte del Regolamento Agenti FIGC, nel caso di nuovo contratto di prestazione sportiva del calciatore, che venga a sovrapporsi anche solo per alcune annualità ad un precedente contratto di prestazione sportiva, il calciatore è tenuto alla corresponsione integrale della provvigione spettante all'agente per il contratto precedente e, se questa è determinata in misura percentuale annua, fino alla sua naturale scadenza; mentre all'agente che ha negoziato il nuovo contratto, limitatamente alle annualità sovrapposte, la provvigione è dovuta solo sulla differenza fra il reddito lordo annuo previsto dal primo contratto e quello previsto nel contratto nuovo.

(Cassazione Civile, ordinanza, 19 gennaio 2021, n. 835)


La clausola penale relativa alla ritardata consegna dell'immobile da parte del costruttore

Nessuna penale può essere richiesta per la ritardata consegna dell'immobile da parte del costruttore, se la relativa clausola presente nel contratto preliminare non è stata riportata anche nel contratto definitivo. A chiarirlo è la Cassazione accogliendo il ricorso della società costruttrice, condannata a pagare dai giudici di merito circa 20 mila euro in favore dell'acquirente, ovvero 150 euro per ogni giorno di ritardo della consegna rispetto alla data inizialmente prevista. Per la Suprema corte però, essendo la clausola penale contenuta solo nel contratto preliminare e non anche nel contratto definitivo, essa non può applicarsi, posto che le pattuizioni contenute nel contratto preliminare devono ritenersi superate, inclusa la penale per la tardiva consegna dell'immobile, se non riprodotte nel definitivo.

(Cassazione Civile, 23 ottobre 2020, n. 23307)


Nullità della fideiussione per violazione del dovere di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto

In tema di fideiussione relativa a un contratto di mutuo, non può ravvisarsi nullità della fideiussione, per violazione del dovere di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto, e dei doveri informativi da parte della Banca, ove la garanzia prestata non riguardi un nuovo credito, ma il credito originario scaturente dal finanziamento (nel caso di specie, era emerso anche che, ai sensi dell’art. 4 del contratto di garanzia, il garante si era assunto l’onere di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e di informarsi presso lo stesso dei suoi rapporti con la Banca).

(Tribunale di Marsala, 4 dicembre 2020, n. 2394)


Irregolarità urbanistica del locale caldaia tra risoluzione e adempimento

In caso di irregolarità urbanistica di manufatti qualificabili come pertinenze dell’immobile oggetto di contratto di compravendita immobiliare, occorre valutare se tale difformità possa essere considerata parziale e quindi non preclusiva della possibilità di procedere con la richiesta della sentenza ex art 2932 c.c., solo in caso contrario potrà essere richiesta la risoluzione per inadempimento (il promissario acquirente di un immobile, dopo aver sottoscritto il contratto preliminare, si rifiutava di rogitare in quanto aveva scoperto l’irregolarità urbanistica del locale caldaia).

(Cassazione Civile, ordinanza, 23 novembre 2020, n. 26558)


Inadempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico

In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile". L'espressione usata dal legislatore nell'art. 14 del d.lg. n. 111/95 ("secondo le rispettive responsabilità") indica chiaramente che agente e tour operator non rispondono in via solidale nei confronti del cliente finale, bensì ciascuno per quanto di propria competenza, e quindi, nello specifico, l'agente, per il corretto adempimento del mandato ad acquistare conferitogli dal cliente, ed il tour operator, per il puntuale adempimento del contratto di viaggio direttamente concluso da quegli con il cliente finale. L'assenza della solidarietà passiva tra agente e tour operator esclude che il primo possa esercitare nei confronti del secondo l'azione di regresso prevista dall'art. 1299 c.c..

(Cassazione Civile, 24 novembre 2020, n. 26694)


Fatturazione e vendite on line

La condotta di chi commercia su e-bay orologi preziosi senza emettere fattura è illegittima e va sanzionata, non potendosi invocare la buona fede (soggettiva) del contribuente, sulla base di avvenute rassicurazioni da parte degli uffici finanziari locali in ordine all’irrilevanza fiscale delle operazioni di vendita tra privati.

(Cassazione Civile, ordinanza 23 novembre n. 26554)


Se l’acquisto di diamanti si rivela un pessimo affare

In tema di vendita di diamanti, la Banca che consiglia l’acquisto ha l'obbligo di informare il cliente nel caso in cui il valore delle pietre acquistate sia di gran lunga inferiore al prezzo effettivamente pagato. La Banca ha, infatti, l'obbligo di ben gestire il capitale dei propri clienti, dovendo assumersi in tale obbligo anche la corretta informazione sulle pratiche di investimento dalla stessa consigliate o anche soltanto "meramente segnalate". La Banca deve, in particolare, segnalare al proprio cliente l'effettivo utilizzo delle somme da questi versate, specificando quali importi, e in quale misura, sono destinati a servizi e/o oneri aggiuntivi rispetto al mero prezzo delle pietre e giustificare in tal modo al proprio cliente il prezzo da questi pagato alla società venditrice delle stesse; detta segnalazione appare ancor più doverosa laddove proprio l'attività di "segnalazione" sia remunerata dalla venditrice. Conseguentemente sussistendo il nesso tra l’attività di consulenza espletata dalla banca e l’acquisto delle pietre preziose e considerato che proprio sulla consulenza della banca il cliente ha fondato la sua decisione all’acquisto, deve ritenersi accertata la responsabilità della banca nella causazione del danno dovuto all’esorbitante prezzo pagato dal cliente.

(Tribunale di Lucca, 4 settembre 2020, Dott. Piccioli)


Sulla natura vessatoria della clausola risolutiva espressa

La clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per un determinato inadempimento della controparte, dispensandola dall'onere di provarne l'importanza; detta clausola non ha carattere vessatorio, atteso che non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dall'art. 1341 c.c., comma 2, neanche in relazione all'eventuale aggravamento delle condizioni di uno dei contraenti derivante dalla limitazione della facoltà di proporre eccezioni, in quanto la possibilità di chiedere la risoluzione è connessa alla stessa posizione di parte del contratto e la clausola risolutiva si limita soltanto a rafforzarla.

(Cassazione Civile, ordinanza 27 agosto 2020, n. 17912)


Urgente e impreveduto bisogno del comodante di ottenere la restituzione del bene dato in comodato

Lo squilibrio patrimoniale determinato dalla pandemia da Covid-19 sulle attività del settore turistico-alberghiero è di carattere temporaneo e, pertanto, inidoneo a configurare la sussistenza di un urgente e impreveduto bisogno del comodante, requisito necessario per richiedere la restituzione immediata della casa concessa in comodato, vieppiù quando il comodato sia stato stipulato, nell’ambito del procedimento di separazione personale tra coniugi, nell’interesse della prole.

(Tribunale di Ivrea, 15 settembre 2020)