Cessazione dell’obbligo di mantenimento del figlio ultratrentenne

La convivenza del figlio maggiorenne col genitore, in assenza di obblighi di mantenimento, è riconducibile ad un negozio atipico di tipo familiare che dà vita ad una forma di detenzione qualificata ma precaria dell'immobile, equiparabile a quella del comodato senza determinazione di durata.
Non vi è alcuna norma che attribuisca al figlio maggiorenne il diritto incondizionato di permanere nell'abitazione di proprietà esclusiva dei genitori contro la loro volontà e in forza del solo vincolo familiare. I genitori hanno quindi il diritto di richiedere al figlio convivente di rilasciare e liberare l'immobile occupato colo solo limite - imposto dal principio di buona fede - che sia concesso all'altra parte un termine ragionevole, commisurato anche alla durata del rapporto.
Tale diritto sussiste anche nell'ipotesi in cui il figlio maggiorenne, di un'età tale da non aver più diritto al mantenimento, non sia pienamente autosufficiente. Infatti, in tale ipotesi troverà applicazione la somministrazione alimentare, ben potendo i soggetti tenuti all'obbligazione adempiere con modalità diverse, come, ad esempio, il riconoscimento di un assegno periodico.

(Tribunale di Modena, 1 febbraio 2018)


La salute del minore tra autonomia dei genitori e intervento pubblico

Nel caso di contrasto tra i genitori in ordine alla tipologia di cure alla quale affidare la figlia minore (medicina tradizionale od omeopatia) e alla scelta di vaccinare o meno la stessa, il giudice – valutato che le cure tradizionali e la sottoposizione a vaccinazione corrispondano all'interesse della minore – può riconoscere esclusivamente al genitore più diligente (con obbligo di tenere informato l’altro) il potere di prenotare gli esami e i trattamenti necessari, secondo le indicazioni del pediatra e dei medici del SSN, di accompagnare la figlia alle visite, nonché di prestare il consenso informato alle cure, il tutto a spese equamente ripartite tra i genitori e con ammonimento al genitore dissenziente circa la possibilità di adottare nei suoi confronti – in presenza di ulteriori comportamenti ostruzionistici – i provvedimenti di cui all'art. 709-ter c.p.c..

(Tribunale di Roma, 16 febbraio 2017)


Foto dei figli minori e social network

L’inserimento di foto dei figli minori sui social network avvenuto con l’opposizione di uno dei genitori integra violazione della norma di cui all'art. 10 c.c. (concernente la tutela dell’immagine), del combinato disposto degli artt. 4,7,8 e 145 del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (riguardanti la tutela della riservatezza dei dati personali) nonché degli artt. 1 e 16 I co. della Convenzione di New York del 20-11-1989 ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 991 n. 176, sicché va vietata la pubblicazione di tali immagini e disposta la rimozione di quelle già inserite.

(Tribunale di Mantova, 19 settembre 2017)


Il coniuge, separato al momento dell’evento lesivo, ha diritto al risarcimento del danno da lucro cessante

Il coniuge, separato al momento dell’evento lesivo, ha diritto al risarcimento del danno da lucro cessante pari al minor importo percepito a titolo di assegno di mantenimento dall'altro coniuge, la cui capacità lavorativa si sia ridotta in conseguenza dell’illecito causato da un terzo (nel caso in esame il marito, giocatore di basket professionista, rimaneva coinvolto in un incidente stradale, che gli procura gravi lesioni. A distanza di pochi giorni dall'incidente, la società sportiva con cui è tesserato gli comunica la risoluzione anticipata del contratto. La moglie, allora, promuoveva una causa nei confronti della compagnia assicuratrice e del conducente del motociclo sul quale era trasportato il coniuge al fine di ottenere il risarcimento del danno da lucro cessante subito in conseguenza della perdita della capacità lavorativa dell’ex marito che aveva determinato la sensibile riduzione dell’assegno di mantenimento e dell’assegno divorzile per tutto il periodo compreso tra la data dell’incidente e la fine della carriera lavorativa).

(Tribunale di Rimini, 1 febbraio 2017)


Dieta vegana e responsabilità dei genitori verso il figlio

Non sussistono violazioni dei doveri inerenti alla responsabilità genitoriale da parte dei genitori che scelgano una dieta vegana per il figlio minore, ove questa sia correttamente eseguita secondo le indicazioni degli specialisti, sì da non creare alcun pregiudizio per la crescita del bambino.

(Tribunale di Cagliari decreto 9.06.2017)