Nessuna aggiunta del cognome paterno se il minore lo rifiuta

E’ ammissibile l'attribuzione del cognome del secondo genitore, sulla scorta di un accertamento in concreto dell'interesse del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico, dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale, a condizione che non arrechi pregiudizio al minore in ragione della cattiva reputazione del secondo e purché non sia lesiva dell’identità personale del figlio, ove questa si sia già definitivamente consolidata, con l'uso del solo primo cognome, nella trama dei rapporti personali e sociali.

(Cassazione Civile, ordinanza, 2 novembre 2023, n. 30404)


Il “sospetto” dell’adulterio non è sufficiente per il disconoscimento del figlio

La scoperta dell'adulterio commesso all'epoca del concepimento - alla quale si collega il decorso del termine annuale di decadenza fissato dall'art. 244 c.c. (come additivamente emendato con sentenza n. 134 del 1985 della Corte costituzionale) - va intesa come acquisizione certa della conoscenza (e non come mero sospetto) di un fatto rappresentato o da una vera e propria relazione, o da un incontro, comunque sessuale, idoneo a determinare il concepimento del figlio che si vuole disconoscere, non essendo sufficiente la mera infatuazione, la mera relazione sentimentale o la frequentazione della moglie con un altro uomo.

(Cassazione Civile, ordinanza, 6 novembre 2023 n. 30844)


Sulla quantificazione del danno non patrimoniale subito dalla figlia per la totale assenza della figura paterna

La violazione dei doveri conseguenti allo status di genitore non trova la sua sanzione necessariamente e soltanto nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia ma, nell'ipotesi in cui provochi la lesione di diritti costituzionalmente protetti, può integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell'art. 2059 c.c. (fattispecie relativa alla quantificazione del danno non patrimoniale subito dalla figlia per la totale assenza della figura paterna).

(Cassazione Civile, ordinanza, 13 ottobre 2023, n. 28551)


Mantenimento del figlio: l’obbligo persiste sin dalla procreazione

Il contributo dato dal padre putativo poi disconosciuto non costituisce un'esenzione per chi è stato dichiarato padre dal dovere di mantenimento, fin dalla nascita del figlio, che discende dalla procreazione, ma viene in rilievo come una situazione di fatto che ha determinato una riduzione delle esigenze di mantenimento di cui il figlio aveva necessità ed alle quali gli effettivi genitori dovevano provvedere.

(Cassazione Civile, ordinanza, 13 ottobre 2023, n. 28442)


Sul conflitto tra genitori per l’iscrizione alla scuola

In materia di scelte riguardo ai figli, il criterio guida informante delle decisioni sia - non possa non essere - quello del preminente interesse del minore a una crescita sana ed equilibrata (nella specie relativa all'iscrizione ad una scuola primaria e dell'infanzia - che costituisce il primo approdo alla scolarizzazione e a una più ampia socializzazione del minore e che ha visto contrapporre un istituto privato ad un istituto pubblico collocati anche in zone urbane diverse - vi è, dunque, la necessità - da parte del giudice di merito - di verificare non solo la potenziale offerta formativa, la adeguatezza edilizia delle strutture scolastiche e l'assolvimento dell'onere di spesa da parte del genitore che propugna quella onerosa, ma, innanzi tutto, la rispondenza di ciò al concreto interesse del minore, in considerazione dell'età e delle sue specifiche esigenze evolutive e formative, nonché della collocazione logistica dell'istituto scolastico rispetto all'abitazione del bambino, considerata la mancanza di mobilità autonoma di questi, posto che una distanza della scuola dall'abitazione, significativa per il minore, potrebbe indurre conseguenze confliggenti con il suo interesse morale e materiale, rispetto alle quali l'assolvimento dell'esborso economico da parte del padre non può costituire l'elemento dirimente).

(Cassazione Civile, 19 settembre 2023, n. 26820)


Per l’affido esclusivo deve essere evidenziata anche l’inidoneità educativa dell'altro genitore

Alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, come nel caso in cui quest'ultimo ponga in essere una persistente e durevole inosservanza dei provvedimenti giudiziali medio tempore emessi nell'interesse del minore.

(Cassazione Civile, ordinanza, 1 agosto 2023, n. 23333)


Nessun assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne e sposata

In tema di assegno di mantenimento da riconoscere al figlio maggiorenne, dal momento che obbligo educativo e obbligo di mantenimento sono tendenzialmente tra di loro connessi, l'avere il figlio contratto matrimonio non è circostanza che può essere svalutata dal giudice del merito, essendo al contrario un importante indice di una raggiunta autonomia di vita e di scelte, la quale esclude il perdurante diritto-dovere di educare, palesando una raggiunta indipendenza verso importanti opzioni di vita, la quale, salvo casi eccezionali, da allegare e provare con onere in capo al richiedente, confligge con la pretesa di conservare, nel contempo, un diritto al mantenimento ad oltranza a carico dei genitori pure con riguardo alla nuova famiglia.

(Cassazione Civile, 27 luglio 2023, n. 22813)


Le spese sostenute prima del matrimonio non devono essere restituite dopo la separazione

Poiché durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316-bis, comma 1, c.c., a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio. Le spese effettuate prima del matrimonio sono irripetibili, essendo state utilizzate in vista delle nozze e non potendo trovare applicazione l'art. 785 c.c..

(Cassazione Civile, ordinanza, 19 luglio 2023, n. 21100)


Esercizio del diritto di prelievo e la prova del carattere personalissimo del denaro

Ai fini dell’esercizio del diritto di prelievo di cui all’art. 195 c.c., la prova del carattere personalissimo del denaro deve essere accompagnata da indicazioni (anche presunzioni) relative alla conservazione di quel denaro e al suo non impiego per i bisogni della famiglia perché in mancanza deve presumersi che il denaro che residua è comune. E' indispensabile, quindi, che il coniuge titolare distingua preventivamente, nel patrimonio liquido, quanto denaro è stato prodotto da frutti dei beni propri e dai proventi conseguiti durante il matrimonio e quanto denaro, appartenendogli prima del matrimonio o provenendo da titoli elencati nell'art. 179, sia andato a costituire una sorta di patrimonio separato.

(Cassazione Civile, 13 luglio 2023, n. 20066)


Riduzione del contributo al mantenimento del figlio e ripetibilità della prestazione economica

In ogni ipotesi di riduzione del contributo al mantenimento del figlio a carico del genitore, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti provvisori adottati, è esclusa la ripetibilità della prestazione economica eseguita; il diritto di ritenere quanto è stato pagato non opera nell'ipotesi in cui sia accertata la non sussistenza, quanto al figlio maggiorenne, ab origine dei presupposti per il versamento (vale a dire la non autosufficienza economica, in rapporto all'età ed al percorso formativo e/o professionale sul mercato del lavoro avviato) e sia disposta la riduzione o la revoca del contributo, con decorrenza comunque sempre dalla domanda di revisione o, motivatamente, da periodo successivo.

(Cassazione Civile, ordinanza, 4 luglio 2023, n. 18785)