Illegittima la pubblicazione sul sito del Comune della targa di un’auto non coinvolta in violazioni di norme del Codice della strada

La targa automobilistica costituisce un dato che permette di identificare il proprietario e per questo assume un rilievo decisivo in materia di protezione dei dati personali; se è vero che dalla targa è possibile risalire al soggetto intestatario che, in astratto, potrebbe non essere l’effettivo utilizzatore, è d’altro canto vero che in una percentuale statisticamente preponderante è un dato personale idoneo a risalire alla persona dell’utilizzatore del parcometro, consentendone, dunque, la profilazione, onde il trattamento non può dirsi irrilevante sotto questo profilo (nella specie, sul sito di un Comune erano state pubblicate delle foto relative alla violazione delle norme sulla circolazione stradale nelle quali compariva anche la targa di un veicolo estraneo alla violazione; la Corte ha ritenuto che l’esposizione della targa di un veicolo non coinvolto nell’infrazione alla normativa sulla circolazione stradale sul sito internet costituisca profilatura).

(Cassazione Civile, 21 febbraio 2024, n. 4648)