Sospesa la responsabilità genitoriale al genitore che svolge attività criminale in ambiente domestico

Ai fini della sospensione della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c. non occorre che la condotta del genitore abbia causato danno al figlio, poiché la norma mira ad evitare ogni possibile pregiudizio derivante dalla condotta (anche involontaria) del genitore, rilevando l’obiettiva attitudine di quest’ultima ad arrecare nocumento anche solo eventuale al minore, in presenza di una situazione di mero pericolo di danno. La conferma della sospensione della responsabilità genitoriale anche in Appello e confermata dalla Cassazione, poggia su motivazioni fondate sulla sua “caratura” criminale del ricorrente (consumata anche in ambito familiare con reati di detenzione di armi e di droga, attraverso l’appartenenza a un’organizzazione a delinquere), e considerando che anche il fratello e i genitori erano stati attinti da ordinanza cautelare.

(Cassazione Civile, ordinanza, 19 gennaio 2024, n. 2021)