Ai fini dell’assegno di separazione non rilevano le condizioni economiche dei suoceri

AI fini dell’assegno di separazione in favore del coniuge non rilevano le condizioni economiche dei genitori del soggetto obbligato. Il diritto al mantenimento, ricorrendo le condizioni previste dall’art. 156 c.c., è fondato sulla persistenza, durante lo stato della separazione, di alcuni degli obblighi derivanti dal matrimonio, che gravano esclusivamente sui coniugi e non anche sui loro genitori. Inoltre, i genitori, una volta che il figlio sia divenuto autonomo e abbia fondato un proprio nucleo familiare, non hanno più alcun obbligo giuridico nei suoi confronti, sicché eventuali elargizioni, anche se continuative, costituiscono atti di liberalità e non possono essere considerate reddito del soggetto. Gli ascendenti sono tenuti soltanto, in via subordinata sussidiaria, a fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli, qualora entrambi i genitori non possano o non vogliano mantenerli.

(Cassazione Civile, 21 giugno 2023, n. 17805)