Il contraente viene riconosciuto come consumatore se è tale al momento della conclusione del contratto

Ai fini del riconoscimento della qualità di consumatore, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 206 del 2005, non assume rilevanza l’aspirazione futura a esercitare una professione, dovendosi considerare, per la classificazione quale consumatore o professionista, la qualità del contraente al momento della stipula del contratto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva ritenuto non applicabile la disciplina normativa del Codice del Consumo ad un contratto di formazione professionale stipulato da un osteopata nella prospettiva di una futura attività lavorativa).

(Cassazione Civile, 8 ottobre 2024, n. 26292)