L’avvocato negligente non ha diritto al compenso

L’avvocato, nel quadro dell’attività difensiva, è tenuto alla diligenza richiesta dalla natura dell’incarico professionale come disposto dall’articolo 1176, comma 2, c.c. Il mancato rispetto di tale obbligo comporta una violazione contrattuale con conseguente risarcimento del danno, configurabile anche in presenza di colpa lieve, se non concorrono le circostanze di particolare difficoltà di cui all’articolo 2236 c.c. Tale responsabilità si correla direttamente alla perdita del diritto al compenso ove la condotta negligente dell’avvocato, valutata ex ante e secondo criteri probabilistici, abbia pregiudicato la possibilità di conseguire un esito positivo della lite altrimenti ottenibile, in applicazione dell’articolo 1460 c.c..

(Cassazione Civile, 10 giugno 2025, n. 15526)