Inadempimento dell’avvocato: la violazione della diligenza è causa di risoluzione del contratto
Quando l’avvocato non rispetta il dovere di diligenza qualificata previsto dall’art. 1176, comma 2, c.c., la sua condotta può integrare un inadempimento non di scarsa importanza, tale da giustificare la risoluzione del contratto d’opera ai sensi dell’art. 1455 c.c. L’eventuale mancanza di prova del nesso causale tra la condotta negligente e un danno concreto non incide sul diritto alla restituzione del compenso già percepito, che discende dall’applicazione retroattiva degli effetti della risoluzione prevista dall’art. 1458 c.c..
(Cassazione Civile, ordinanza, 27 novembre 2025, n. 31093)