Lavori sulle parti comuni: i condomini rispondono pro quota verso l’appaltatore

Nelle obbligazioni contratte dall’amministratore di condominio, nell’esercizio dei poteri rappresentativi, la responsabilità dei condomini nei confronti dell’appaltatore ha natura parziaria e non anche solidale: il debito si imputa direttamente ai singoli condomini in proporzione alle rispettive quote millesimali, ai sensi dell’art. 1123 c.c. Conseguentemente, il terzo appaltatore, ottenuta la condanna del condominio, può agire in via esecutiva nei confronti di ciascun condomino esclusivamente per la quota di rispettiva spettanza. La clausola contrattuale che autorizza l’appaltatore a rivolgersi direttamente ai condomini morosi non configura una cessione del credito, ma si limita a recepire una facoltà già riconosciuta dall’ordinamento.

(Cassazione Civile, 3 luglio 2026, n. 22672)