Non può essere venduta all’asta la casa familiare se alla base del debito c’è una clausola abusiva

L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva n. 13/1993/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti alla luce degli articoli 7 e 47 della CDFUE, devono essere interpretati nel senso che rientra nel loro campo di applicazione un procedimento giudiziario nell’ambito del quale, da un lato, la società aggiudicataria di un bene immobile che costituisce l’abitazione familiare di un consumatore, venduta nel contesto dell’esecuzione forzata stragiudiziale di una garanzia ipotecaria concessa su tale bene da detto consumatore a favore di un creditore professionista, chiede lo sfratto di detto consumatore e, dall’altro, quest’ultimo contesta, con una domanda riconvenzionale, la legittimità del trasferimento di proprietà di detto bene a tale società aggiudicataria, effettuato nonostante un procedimento giurisdizionale, ancora pendente al momento di tale trasferimento, diretto alla sospensione dell’esecuzione di tale garanzia in ragione dell’esistenza di clausole abusive nel contratto all’origine di tale esecuzione, di cui detta società aggiudicataria è stata previamente informata dallo stesso consumatore. Ciò vale a condizione che siano sussistiti indizi concordanti, alla data di tale vendita, quanto al carattere potenzialmente abusivo di tali clausole e che il consumatore si sia avvalso dei rimedi giuridici di cui ragionevolmente poteva attendersi che un consumatore medio si avvalesse, al fine di ottenere un controllo giurisdizionale di dette clausole.

(Corte di Giustizia UE, grande sezione, 24 giugno 2025, n. 351)