La rinuncia al diritto di servitù deve manifestarsi per iscritto

La rinuncia al diritto di servitù deve rivestire, ai sensi dell’art. 1350, n. 5, c.c., la forma scritta sotto pena di nullità e non può quindi risultare da fatti concludenti né può essere provata con testi o da un atto di ricognizione o di accertamento.

(Cassazione Civile, ordinanza, 21 febbraio 2024, n. 4646)