La rinuncia al diritto di servitù deve manifestarsi per iscritto

La rinuncia al diritto di servitù deve rivestire, ai sensi dell'art. 1350, n. 5, c.c., la forma scritta sotto pena di nullità e non può quindi risultare da fatti concludenti né può essere provata con testi o da un atto di ricognizione o di accertamento.

(Cassazione Civile, ordinanza, 21 febbraio 2024, n. 4646)


Legittima la costituzione della servitù di parcheggio su fondo altrui

In tema di servitù, lo schema previsto dall'art. 1027 c.c. non preclude la costituzione, mediante convenzione, di servitù avente ad oggetto il parcheggio di un veicolo sul fondo altrui purché, in base all'esame del titolo e ad una verifica in concreto della situazione di fatto, tale facoltà risulti essere stata attribuita come vantaggio in favore di altro fondo per la sua migliore utilizzazione e sempre che sussistano i requisiti del diritto reale e in particolare la localizzazione.

(Cassazione Civile, 14 febbraio 2024, n. 3925)


Divisone del fondo dominante: non viene meno la servitù

In tema di servitù prediali, il principio della cosiddetta indivisibilità di cui all'art. 1071 c.c. comporta, nel caso di frazionamento del fondo dominante, la permanenza del diritto su ogni porzione del medesimo, salve le ipotesi di aggravamento della condizione del fondo servente, e poiché tale effetto si determina ex lege, al riguardo non occorre alcuna espressa menzione negli atti traslativi attraverso i quali si determina la divisione del fondo dominante, sicché nel silenzio delle parti - in mancanza di specifiche clausole dirette ad escludere o limitare il diritto - la servitù continua a gravare sul fondo servente, nella medesima precedente consistenza, a favore di ciascuna di quelle già componenti l'originario unico fondo dominante, ancora considerato alla stregua di un unicum ai fini dell'esercizio della servitù, ancorché le singole parti appartengano a diversi proprietari, a nulla rilevando se alcune di queste, per effetto del frazionamento, vengano a trovarsi in posizione di non immediata contiguità con il fondo servente.

(Cassazione Civile, 8 settembre 2023, n. 26186)


La servitù volontaria permane anche se il fondo non è più intercluso

Le servitù volontarie, a differenza di quelle coattive, le quali si estinguono con il venir meno della necessità per cui sono state imposte, non si estinguono con il cessare della "utilitas" per la quale sono state costituite, ma soltanto per confusione, prescrizione o quando siano stipulate nuove pattuizioni, consacrate in atto scritto, che ne modifichino l’estensione o le sopprimano. Non è quindi sufficiente il venir meno dell’interclusione per sostenere che vi sia stata l’automatica estinzione della servitù per rinuncia implicita, in quanto l’estinzione del diritto di servitù per rinuncia del titolare deve risultare da atto scritto, ex art.1350 c.c., e non può essere desunta indirettamente da fatti concludenti.

(Cassazione Civile, 4 settembre 2023, n. 25716)


Anche al coniuge separato senza addebito spetta il diritto di abitazione

I diritti di abitazione e uso, accordati al coniuge superstite dall'art. 540, comma 2, c.c. spettano anche al coniuge separato senza addebito, eccettuato il caso in cui, dopo la separazione, la casa sia stata lasciata da entrambi i coniugi o abbia comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l'originaria destinazione familiare.

(Cassazione Civile, 26 luglio 2023, n. 22566)


Esclusa l’usucapione di un terreno appartenente al patrimonio indisponibile del Comune

È esclusa l’usucapibilità dei terreni compresi in un piano approvato a norma della l. n. 167/1962 e perciò appartenenti ex art. 35 della l. n. 865/1971 al patrimonio indisponibile del Comune in vista dell'attuazione di un progetto volto a soddisfare esigenze di edilizia economica e popolare.

(Cassazione Civile, 21 aprile 2023, n. 10755)


L’esistenza di una servitù è opponibile ai terzi solamente attraverso la nota di trascrizione

Ai fini dell’opponibilità di una servitù ai terzi, successivi acquirenti (a titolo gratuito od oneroso) del fondo servente, deve essere presa in considerazione – ai sensi dell’art. 2659, comma 1, n. 2) c.c. - soltanto la conoscibilità legale, desumibile dal contenuto della nota di trascrizione del contratto che della servitù integra il titolo, dovendo dalla stessa risultare l'indicazione del fondo dominante e di quello servente, la manifestazione della volontà delle parti di gravare un fondo del diritto di servitù, nonché l'oggetto e la portata del diritto; né tale conoscibilità può essere sostituita od integrata da una conoscenza desumibile "aliunde".

(Cassazione Civile, ordinanza, 20 aprile 2023, n. 10627)


Il proprietario del fondo dominante è l’unico legittimato ad effettuare le opere necessarie per la conservazione della servitù

Solo il proprietario del fondo dominante è legittimato, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 1069 c.c., ad effettuare le opere necessarie per la conservazione della servitù; deve, quindi, escludersi che una tale facoltà possa essere esercitata da terzi, quali locatari, affittuari o comodatari, pur aventi un interesse alla buona conservazione della servitù, soggetti i quali dovranno rappresentare la necessità di un tale intervento al proprietario del fondo dominante, loro legato dal rapporto obbligatorio.

(Cassazione Civile, 11 aprile 2023, n. 9613)


Sull’opponibilità al terzo del diritto reale di servitù

Nel sistema tavolare vigente nelle province dei territori già appartenuti al dissolto Impero austro-ungarico, ferma la possibilità di chiedere l'accertamento dell'usucapione nei confronti di coloro contro i quali si è verificato l'acquisto per il decorso del tempo, un diritto reale sorto su un fondo per usucapione non è opponibile al terzo che abbia acquistato il fondo con atto intavolato in buona fede prima dell'iscrizione della sentenza o della domanda di usucapione, quand'anche si tratti di un diritto reale limitato e, quindi, compatibile con il diritto di proprietà.

(Cassazione Civile, 6 luglio 2021, n. 19054)


Sull’usucapione della servitù di passaggio

Il requisito dell’apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l’esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile; ne consegue che, per l’acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l’esistenza di una strada o di un percorso all’uopo idonei, essendo viceversa essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un “quid pluris” che dimostri la loro specifica destinazione all’esercizio della servitù.

(Cassazione Civile, ordinanza 6 maggio 2021, n. 11834)