Il diritto del comproprietario di modificare la cosa comune

Rientra tra le facoltà del comproprietario la installazione di un cancello sul passaggio comune con consegna delle chiavi agli altri comproprietari, in quanto essa non impedisce l’altrui pari uso. Pertanto essa rappresenta un atto compiuto nell’alveo dell’esercizio del diritto di apportare alla cosa comune le modifiche necessarie per il suo miglioramento, e non può configurarsi come spoglio, né come turbativa o molestia del compossesso degli altri comproprietari.

(Tribunale di Arezzo, 13 febbraio 2020, n. 158)