Sinistro stradale: l’ente custode della strada non ha l’obbligo di porre altra segnaletica dopo l’indicata corsia di preselezione

Nel caso di scontro tra veicoli a un incrocio non assistito da segnaletica, non si può attribuire un ruolo causale per il solo fatto che l’incidente si sia verificato; la cosa in custodia, infatti, viene a costituire mero teatro o luogo dell’incidente, mentre la serie causale determinativa dell’evento origina e si esaurisce interamente nel comportamento dei conducenti. Ne deriva che resta configurabile un’eventuale responsabilità dell’ente per colpa, secondo la generale clausola aquiliana, ove il danneggiato alleghi e dimostri la sussistenza di una situazione di pericolo, determinata dal contrasto tra le condizioni di transitabilità reali e quelle apparenti, non percepibile dall’utente della strada con l’uso della normale diligenza e non rimediabile con l’osservanza delle regole del codice della strada.

(Cassazione Civile, 29 maggio 2023, n. 14930)