Cancellazione volontaria società dal registro delle imprese e crediti azionati
In caso di cancellazione volontaria di una società dal registro delle imprese, effettuata in pendenza di un giudizio introdotto dalla società medesima, si presume che quest'ultima abbia tacitamente rinunciato alla pretesa relativa al credito, ancorché incerto ed illiquido, per la cui determinazione il liquidatore non si sia attivato, preferendo concludere il procedimento estintivo della società; tale presunzione comporta che non si determini alcun fenomeno successorio nella pretesa sub iudice, sicché i soci della società estinta non sono legittimati ad intervenire nel relativo giudizio.
(Tribunale di Roma, 8 giugno 2018)
La responsabilità dei soci per i debiti della società estinta
I soci succedono ex lege nelle obbligazioni, ivi comprese quelle tributarie, facenti capo alla società estinta e non definiti in sede di liquidazione, e ne rispondono nei limiti di quanto assegnato in sede di riparto finale od illimitatamente, a seconda del tipo di responsabilità per i debiti sociali previsto dalla normativa di riferimento durante la vita della società.
(Cassazione Civile, 18 maggio 2018, n. 12242)
Responsabilità degli amministratori di società di capitali
L'art. 2392 c.c., nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 6 del 2003, impone a tutti gli amministratori un dovere di vigilanza sul generale andamento della gestione che non viene meno nella ipotesi di attribuzioni proprie di uno o più amministratori, restando anche in tal caso a carico dei medesimi l'onere della prova di essersi diligentemente attivati per porre rimedio alle illegittimità rilevate. Tuttavia, alla regola di porre a carico solidale di tutti gli amministratori le conseguenze delle rilevate illegittimità contabili e di gestione della società è legittimo fare eccezione per quegli amministratori che abbiano assunto l'incarico da troppo breve tempo per poter ragionevolmente supporre che abbiano avuto modo di rendessi conto della situazione e che siano stati in grado d'intervenire con utili strumenti correttivi.
(Cassazione Civile, 21 marzo 2018, n. 6998)
Falsa rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società
Il bilancio non veritiero può dar luogo alla responsabilità risarcitoria degli amministratori, giusto l’art. 2395 c.c., nella misura in cui i soci e i terzi in buona fede possono essere tratti in inganno dalla falsa immagine che i dati di bilancio rimandano della situazione economico-patrimoniale della società. Il soggetto che, nell'esperire un’azione di responsabilità ex art. 2395 c.c., lamenti la falsità dei dati di bilancio, è tenuto a provare mediante qualsiasi mezzo di prova non soltanto tale falsità, ma anche il nesso causale tra il dato falso e la propria determinazione di concludere il negozio, da cui sia derivato un danno diretto sul proprio patrimonio. Il rapporto di causalità, tuttavia, viene meno laddove il socio o il terzo, utilizzando l’ordinaria diligenza, avrebbero potuto conoscere facilmente, per altra via, l’effettiva consistenza patrimoniale.
(Tribunale di Roma, 5 giugno 2017)
Esecuzione in forma specifica e trascrizione registro imprese
In virtù del principio di tipicità, in mancanza di alcuna disposizione espressa, non può essere iscritta nel registro delle imprese la domanda giudiziale avente ad oggetto il trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c. di una quota di partecipazione sociale.
(Tribunale di Avellino, 8 Gennaio 2018)
Responsabilità degli amministratori e differenza dei netti patrimoniali
Vista la natura dinamica e complessa dell’attività di impresa, che può rendere assai difficoltoso l'assolvimento della ricostruzione analitica dovuta all'incompletezza dei dati contabili ovvero alla notevole anteriorità della perdita del capitale sociale rispetto alla dichiarazione di fallimento, la giurisprudenza ammette il ricorso a criteri presuntivi e sintetici di prova, e in particolare la determinazione del danno in via equitativa ex art. 1226 c.c. mediante l'utilizzo del criterio della differenza dei netti patrimoniali, a condizione che tale utilizzo sia congruente con le circostanze del caso concreto e che, quindi, l’attore abbia allegato un inadempimento dell’amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato ed abbia specificato le ragioni impeditive di un rigoroso distinto accertamento degli effetti dannosi concretamente riconducibili alla sua condotta.
(Tribunale di Bologna, 21 dicembre 2017, n. 2486)
Diritto all'oblio e registro delle imprese
È legittima la conservazione nel registro delle imprese delle informazioni relative all'incarico di amministratore e liquidatore ricoperto da un soggetto in una società di capitali, anche ove quest’ultima sia stata dichiarata fallita (nel 1992) e successivamente (nel 2005) cancellata dal suddetto registro.
(Cassazione civile, 9 agosto 2017, n. 19761)
Mala gestio amministratore delegato e responsabilità dei consiglieri
Nelle società di capitali, l’obbligo di controllo accomuna amministratori non esecutivi e indipendenti, sindaci, revisori, comitato per il controllo interno, OdV di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari nelle società quotate. Esiste, insomma, un sistema di controllo policentrico, a tutela dell’osservanza delle regole di corretta amministrazione.
Pur in presenza di deleghe gestorie, residua una serie di poteri e doveri in capo al c.d.a., che dall’esistenza delle deleghe non viene affatto spogliato dalle sue funzioni.
(Cassazione Civile, 29 dicembre 2017, n. 31204)