Limiti e contenuto dell’abuso di dipendenza economica

La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subìto l’abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti. L’abuso può consistere nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nel rifiuto di vendere o di comprare, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto, con risarcimento del danno contrattuale.

(Tribunale di Roma, 2 luglio 2019, n. 13840)


Competenza delle sezioni specializzate e azione revocatoria

La competenza delle Sezioni Specializzate, ex art. 3 D. Lgs. n. 168/2003, si determina in relazione all'oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali. Deve, pertanto, dichiararsi l’incompetenza funzionale delle Sezioni Specializzate su una controversia avente ad oggetto un’azione revocatoria, anche se l’atto dispositivo da dichiararsi inefficace abbia ad oggetto le partecipazioni sociali, in quanto queste ultime sono oggetto meramente accidentale della domanda ex art. 2901 c.c. e non incidendo l’eventuale declaratoria di inefficacia dell’atto dispositivo nei confronti del creditore sui diritti sociali.

(Tribunale di Venezia, ordinanza 19 giugno 2019)


Perdita della continuità aziendale

Il venir meno della continuità aziendale non integra una causa legale di scioglimento della società, bensì piuttosto, a seconda che sia o meno reversibile, una situazione di insolvenza o crisi, che costituisce uno dei più rilevanti e ricorrenti presupposti per dare avvio a quelle che il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza definisce procedure regolate della crisi o dell’insolvenza.
La conseguenza della perdita della continuità aziendale è che i principi di redazione del bilancio non sono più quelli di cui all’art. 2426 c.c. ma quelli imposti dalla prospettiva liquidatoria.

(Tribunale di Milano, 22 febbraio 2019, n. 1784)


I limiti al dovere di controllo del revisore contabile

Quando il revisore contabile, nell'ambito della revisione del bilancio di una società di assicurazioni è chiamato ad esprimere il giudizio di correttezza sulla valutazione, compiuta dall'attuario revisore, circa l’adeguatezza delle riserve tecniche previste dalla normativa sulle predette società, e più in generale in ogni caso in cui il revisore contabile debba valutare i risultati di specifiche operazioni di verifica e controllo affidate ad organi di controllo endosocietari o a terzi incaricati dalla società oggetto della revisione, la verifica deve estendersi al controllo delle modalità con cui le predette operazioni specifiche sono state condotte e deve esplicitare il metodo valutativo utilizzato dal revisore, le operazioni in concreto compiute e le motivazioni del giudizio finale di adeguatezza o di non adeguatezza.

(Cassazione Civile, 21 giugno 2019, n. 16780)


L’abuso di dipendenza economica

La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subìto l’abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti. L’abuso può consistere nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nel rifiuto di vendere o di comprare, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto, con risarcimento del danno contrattuale.

(Tribunale di Roma, 2 luglio 2019, n. 13840)


Responsabilità per mala gestio degli amministratori

In caso di azione di responsabilità esercitata ex art. 146 L. Fall. dal Curatore, anche a seguito di sentenza di patteggiamento a carico dell'amministratore convenuto, spetta a quest'ultimo l'onere di provare quale sia la data anteriore, diversa dalla dichiarazione di fallimento, da considerarsi quale dies a quo per la decorrenza della prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità, nonché l'insussistenza dei fatti addebitati ed oggetto di patteggiamento in sede penale.

(Cassazione civile, 19 giugno 2019, n. 16505)


Bene fa la società a rifiutare al socio il rimborso del finanziamento in presenza di una situazione di difficoltà economico-finanziaria

La postergazione disposta dall’art. 2467 c.c. opera già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apra un concorso formale con gli altri creditori sociali, integrando una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto del socio alla restituzione del finanziamento, sino a quando non sia superata la situazione prevista dalla norma.
La società è tenuta a rifiutare al socio il rimborso del finanziamento, in presenza della situazione di difficoltà economico-finanziaria indicata dalla legge, ove sussistente sia al momento della concessione del finanziamento, sia al momento della richiesta di rimborso, che è compito dell’organo gestorio riscontrare mediante la previa adozione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società.

(Cassazione Civile, 15 maggio 2019, n. 12994)


Nudo proprietario delle partecipazioni: si al diritto di informativa

Il diritto di informativa sulla gestione sociale e l'ulteriore diritto di impugnare la delibera assembleare trovano piena attuazione indipendentemente dalla partecipazione all'assemblea, essendo attribuito al socio sia il diritto di informazione e consultazione di cui all'art. 2476, comma II, c.c. sia, in ipotesi, il diritto di impugnazione della delibera.

(Tribunale di Firenze, 27 aprile 2019)


Azione di responsabilità contro l'amministratore di s.r.l.

Ove sia stata promossa, nei riguardi degli amministratori di una s.r.l. e su iniziativa d’un socio, l’azione sociale di responsabilità (per la reintegrazione del patrimonio sociale), e la società, nel corso del giudizio, sia stata cancellata d’ufficio dal Registro delle imprese (art. 2490 ultimo comma c.c.), trovano applicazione i principi statuiti in Cass. s.u. 6070, 6071 e 6072 del 2013; ne deriva che, se la società, che si professa titolare di un diritto di credito, si lascia cancellare d’ufficio dal Registro delle imprese nel corso del procedimento nel quale è in discussione proprio l’accertamento di un diritto di credito ancora illiquido, ciò è interpretabile come atto di rinuncia al predetto accertamento e all'eventuale diritto, sicché il tribunale deve dichiarare l’improcedibilità della domanda per cessata materia del contendere.

(Tribunale di Vicenza, 17 aprile 2019)


Deducibilità delle perdite su crediti

Le perdite su crediti, in relazione ai quali sia stato calcolato l’importo deducibile, possono essere dedotte soltanto per la parte eccedente l’ammontare dell’accantonamento dei rischi su crediti dedotti nei precedenti esercizi.

(Cassazione Civile, 3 aprile 2019, n. 9237)