Sulla responsabilità dell’allevatore per la vendita dell’animale malato

L’allevatore del cane non è tenuto né a restituire i soldi per gli interventi né a risarcire il danno al compratore del cucciolo, qualora la malattia risulti congenita ma non ancora diagnosticata al momento della vendita. L’allevatore è però tenuto a restituire parte del prezzo ricevuto.

(Cassazione Civile, ordinanza 16 marzo 2021, n. 7285)