L’azione ex art. 1669 Cod. Civ. può essere esperita anche nei confronti del venditore

L’azione ex art. 1669 c.c. può essere esercitata anche dall’acquirente nei confronti del venditore che risulti aver impartito direttamente o tramite il direttore dei lavori dallo stesso nominato indicazioni specifiche all’appaltatore ed esecutore delle opere, gravando sul venditore l’onere della prova di non avere esercitato alcun potere di direttiva o di controllo sull’impresa appaltatrice, in tal modo superando la presunzione di addebitabilità dell’evento dannoso.

(Tribunale di Modena, 7 marzo 2018)