Chanel può opporsi all’e-commerce non autorizzato se non in linea con il suo prestigio

Le modalità di vendita, anche attraverso i canali online, di prodotti di lusso da parte di un rivenditore estraneo alla rete di distribuzione selettiva, se non conformi agli standard qualitativi previsti da tale sistema, e dunque lesive del prestigio e dell’immagine dei prodotti di lusso e del relativo marchio, impediscono la normale operatività del principio dell’esaurimento del marchio di cui all’art. 5 c.p.i., riconoscendo pertanto al titolare del marchio il diritto di opporsi a tali vendite.

(Tribunale di Milano, Sez. Impresa, ordinanza, 11 maggio 2021, n. 3755)