Nessuna negligenza se la giurisprudenza cambia dopo l’avvio della causa

In tema di responsabilità professionale, l’avvocato, ai sensi dell’art. 1176 comma 2 Cod. Civ., non può essere ritenuto responsabile per non aver previsto un orientamento giurisprudenziale nuovo, emerso solo dopo l’introduzione della causa, tanto meno gli si può imputare negligenza per il mancato adempimento di una condizione di procedibilità che, al momento dell’azione, non trovava alcun riconoscimento nella giurisprudenza, neppure sotto forma di contrasto interpretativo. La diligenza professionale deve infatti essere valutata ex ante, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale esistente al tempo dell’attività svolta.

(Cassazione Civile, 7 maggio 2026, n. 13166)