Amministratore di sostegno e polizza vita: necessaria l’autorizzazione del giudice per la designazione dei beneficiari
L’autorizzazione del giudice tutelare a investire il patrimonio dell’amministrato mediante la stipulazione di una polizza vita non comprende, in assenza di una specifica autorizzazione, il potere dell’amministratore di sostegno di designare i beneficiari del contratto. La designazione dei beneficiari, incidendo sulla destinazione delle somme assicurate, costituisce un atto distinto rispetto alla mera attività di investimento; ove compiuta in difetto dei necessari poteri, è annullabile ai sensi dell’art. 412 c.c..
(Cassazione Civile, 17 settembre 2026, n. 25476)