Sospesa la responsabilità genitoriale al genitore che svolge attività criminale in ambiente domestico

Ai fini della sospensione della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c. non occorre che la condotta del genitore abbia causato danno al figlio, poiché la norma mira ad evitare ogni possibile pregiudizio derivante dalla condotta (anche involontaria) del genitore, rilevando l'obiettiva attitudine di quest'ultima ad arrecare nocumento anche solo eventuale al minore, in presenza di una situazione di mero pericolo di danno. La conferma della sospensione della responsabilità genitoriale anche in Appello e confermata dalla Cassazione, poggia su motivazioni fondate sulla sua “caratura” criminale del ricorrente (consumata anche in ambito familiare con reati di detenzione di armi e di droga, attraverso l’appartenenza a un’organizzazione a delinquere), e considerando che anche il fratello e i genitori erano stati attinti da ordinanza cautelare.

(Cassazione Civile, ordinanza, 19 gennaio 2024, n. 2021)


Avvocati stabiliti e trasparenza nell’uso del titolo

Va confermata la sanzione disciplinare inflitta per l'uso indebito del titolo di avvocato ad un legale che partecipa ad un'udienza omettendo di esplicitare la propria qualità di avvocato stabilito e l'iscrizione presso l'organizzazione professionale o la giurisdizione presso la quale era stato ammesso a patrocinare in Spagna.

(Cassazione Civile, 19 gennaio 2024, n. 2068)


Adozione maggiorenni: l’intervallo di età di 18 anni può essere derogato

Dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 291, 1 comma, codice civile nella parte in cui, per l'adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l'intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando.

(Corte Costituzionale, 18 gennaio 2024, n. 5)


Sul risarcimento del danno da perdita di capacità lavorativa

Nell'ambito del risarcimento del danno da perdita di capacità lavorativa subita dal danneggiato-lavoratore in conseguenza degli effetti negativi prodotti da illecito, là dove il danneggiato dimostri di avere perduto un preesistente rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui era titolare, a causa delle lesioni conseguenti ad un illecito, il danno patrimoniale da lucro cessante, inteso come perdita dei redditi futuri, va liquidato tenendo conto di tutte le retribuzioni (nonché di tutti i relativi accessori e probabili incrementi, anche pensionistici) che egli avrebbe potuto ragionevolmente conseguire in base a quello specifico rapporto di lavoro, in misura integrale e non in base alla sola percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica accertata come conseguente alle lesioni permanenti riportate, salvo che il responsabile alleghi e dimostri che egli abbia di fatto reperito una nuova occupazione retribuita, ovvero che avrebbe potuto farlo e non lo abbia fatto per sua colpa, nel qual caso il danno potrà essere liquidato esclusivamente nella differenza tra le retribuzioni. Così che identico principio differenziale deve valere nel caso in cui, in assenza delle conseguenze lesive riportate a causa dell'illecito, il lavoratore avrebbe con certezza proseguito nella sua attività lavorativa e continuato a percepire la retribuzione, corrispondente alla qualifica professionale per la quale era stato assunto, maggiore rispetto a quella percepita nella nuova qualifica acquisita per demansionamento conseguente all'illecito.

(Cassazione Civile, 16 gennaio 2024, n. 1607)


Sulla validità del testamento pubblico del non vedente

Il semplice posizionamento della mano del testatore, che aiuti il non vedente a dare una forma ordinata alle sue disposizioni di ultima volontà e non comporti coartazione del gesto di scrittura del testatore stesso attraverso il sostegno della mano, o addirittura attraverso il suo direzionamento in fase di scrittura, lasciando, quindi, intatta la gestualità grafica del testatore, non è di per sé prova del difetto di autografìa della redazione e sottoscrizione del testamento olografo e, quindi, della sua nullità ex art. 606 cod. civ., a meno che non si dimostri che l'assistenza nella redazione del documento non faccia parte di un più ampio disegno di coartazione della capacità di intendere e di volere, che può sfociare, eventualmente, nell'annullamento.

(Cassazione Civile, ordinanza, 15 gennaio 2024, n. 1431)


La sostituzione di parte del tetto dell'edificio con due terrazzi non è innovazione illecita

Il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune dell'edificio, può trasformarlo in terrazza di proprio uso esclusivo, sempre che un tale intervento dia luogo a modifiche non significative della consistenza del bene in rapporto alla sua estensione e sia attuato con tecniche costruttive tali da non affievolire la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente, quali la coibentazione termica e la protezione del piano di calpestio mediante idonei materiali.

(Cassazione Civile, 10 gennaio 2024, n. 917)


Assegno di mantenimento: se le risultanze fiscali di uno dei coniugi sono inattendibili occorre fare ricorso alle indagini di polizia tributaria

In tema di separazione giudiziale dei coniugi, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole e dei figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, occorre accertare il tenore di vita della famiglia durante la convivenza dei coniugi, assumendo a tal fine rilievo anche i redditi occultati al fisco, per l'accertamento dei quali l'ordinamento prevede strumenti processuali ufficiosi, quali le indagini della polizia tributaria. Il potere di disporre indagini di polizia tributaria, anche d'ufficio, costituisce una deroga ai principi generali in materia di onere della prova; ma va esercitato qualora il Giudice ritenga che siano stati allegati fatti precisi e circostanziati in ordine all'incompletezza o all'inattendibilità delle risultanze fiscali di uno dei coniugi.

(Cassazione Civile, ordinanza, 10 gennaio 2024, n. 918)


Sul diritto alla provvigione del mediatore e la vessatorietà delle clausole

È vessatoria ed abusiva, ai sensi dell'art. 1341 c.c. e dell'art. 33 del Codice del Consumo, la clausola, predisposta unilateralmente dal mediatore, che prevede il diritto del compenso provvigionale, dopo la scadenza del contratto e senza limiti di tempo, da parte di un soggetto che si sia avvalso della sua attività qualora l'affare sia stato successivamente concluso da un familiare, società o persona 'riconducibile '; detta clausola determina un significativo squilibrio a cari del consumatore perché lo obbliga ad una prestazione in favore del professionista indipendentemente da ogni accertamento, anche in via presuntiva, del preventivo accordo con il soggetto che ha concluso l'affare o di ogni altra circostanza concrete da cui risulti che l'affare sia stato agevolato in ragione dei rapporti familiari o personali tra le parti.

(Cassazione Civile, 9 gennaio 2024, n. 785)


Recesso in corso d’opera del committente e risarcimento del danno per inadempimento dell’appaltatore

Il recesso unilaterale del committente non esclude la condanna dell'appaltatore al risarcimento del danno subito dal committente stesso per l’inadempimento già verificatosi prima del recesso; in tale evenienza l’azione rivolta a ottenere il risarcimento del danno è sottoposta alle regole generali di cui all’art. 1453 c.c. e non ricade nella disciplina speciale della garanzia per i vizi, che esige necessariamente il totale compimento dell’opera. Qualora si accerti anche la responsabilità professionale del direttore dei lavori lo stesso è condannato in solido con l’appaltatore.

(Cassazione Civile, 8 gennaio 2024, n. 421)


Maternità surrogata: no alla trascrizione dell’atto di nascita che indichi anche il padre d'intenzione

Il ricorso ad operazioni di maternità surrogata, quali che siano le modalità della condotta e gli scopi perseguiti, offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane; non è, pertanto, automaticamente trascrivibile in Italia il provvedimento giurisdizionale straniero, e di conseguenza l'originario atto di nascita, che indichino il genitore d'intenzione quale genitore del bambino, insieme al padre biologico che ne ha voluto la nascita ricorrendo alla surrogazione nel Paese estero, sia pure in conformità della lex loci; il minore nato all'estero mediante il ricorso alla surrogazione di maternità ha un diritto fondamentale al riconoscimento, anche giuridico, del legame sorto in forza del rapporto affettivo instaurato e vissuto con il genitore d'intenzione; tale esigenza è garantita attraverso l'istituto dell'adozione in casi particolari, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. d) l. n. 184 del 1983 che, allo stato dell'evoluzione dell'ordinamento, rappresenta lo strumento che consente, da un lato, di conseguire lo status di figlio e, dall'altro, di riconoscere giuridicamente il legame di fatto con il "partner" del genitore genetico che ne ha condiviso il disegno procreativo concorrendo alla cura del bambino sin dal momento della nascita.

(Cassazione Civile, 3 gennaio 2024, n. 85)