Sull'addebito della separazione per violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale
La violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale, particolarmente se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, rappresenta una violazione particolarmente grave di tale obbligo, che, determinando normalmente l'intollerabilità della convivenza, deve ritenersi, di regola, causa della separazione personale dei coniugi, e, quindi, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, sempre che non si constati la mancanza del nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
(Tribunale di Ravenna, 9 marzo 2020, n. 229)
Obblighi informativi dell’istituto di credito
In caso di vendita da parte di istituti di credito di preziosi poi rivelatisi di valore inferiore rispetto a quello di acquisto, il fondamento normativo della responsabilità della banca deve ravvisarsi o nell'esistenza di obblighi di informazione e protezione in relazione ai quali il rapporto contrattuale tra banca e cliente si atteggia a mero presupposto storico (art. 1173 c.c.) o addirittura nel rapporto stesso, in quanto l'attività di vendita di beni preziosi, a cui la banca abbia contribuito, può ricondursi al novero delle attività connesse a quella bancaria che l'art. 8, comma 3, del D.M. Tesoro 6 luglio 1994 definisce come attività accessoria che comunque consente di sviluppare l'attività esercitata.
(Tribunale di Modena, 10 marzo 2020, n. 352)
Sul perseguimento di finalità dilatorie del tutto diverse dall'intenzione di regolare la crisi d'impresa
Il cosiddetto pre-concordato di cui all'art. 161, comma 6, legge fall. costituisce una mera opzione di sviluppo del concordato, alternativa a quella prevista dall'art. 161, commi 1, 2 e 3, legge fall., secondo cui all'imprenditore, che già ha assunto la qualità di debitore concordatario, è concessa la facoltà di procrastinare il deposito di proposta, piano e relativa documentazione, al fine di anticipare i tempi dell'emersione della crisi, in un termine concesso dal Tribunale; la domanda anticipata di concordato non necessita per la sua ammissione (fatti salvi gli oneri di allegazione funzionali alla valutazione della natura di ordinaria o straordinaria amministrazione degli atti compiuti dall'imprenditore in pendenza della procedura ovvero alla valutazione delle istanze presentate dall'imprenditore) di alcuna indicazione aggiuntiva ai documenti previsti dal primo periodo dell'art. 161, comma 6, legge fall.; il debitore, ove presenti una domanda anticipata di concordato accompagnata da tutti gli elementi stabiliti dall'art. 161, comma 6, legge fall., ha diritto alla concessione del termine per predisporre la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi 2 e 3, a meno che il Tribunale non rilevi aliunde fin da quel frangente che l'iniziativa è assunta con abuso dello strumento concordatario; la mera presentazione di una richiesta di concessione di un termine ex art. 161, commi 6 e 10 l. fall., costituisce un fatto neutro inidoneo di per sé a dimostrare la volontà del debitore di sfuggire alla dichiarazione di fallimento, ove si consideri che una simile domanda implica, per sua natura, un differimento del procedimento prefallimentare che lo contiene e che tale differimento rimane neutralizzato dal fenomeno di consecuzione delle procedure concorsuali; la domanda anticipata di concordato presentata all'ultimo momento utile tuttavia può concorrere a dimostrare, unitamente ad altri elementi atti a rappresentare in termini abusivi il quadro d'insieme in cui l'iniziativa è stata assunta, il perseguimento di finalità dilatorie del tutto diverse dall'intenzione di regolare la crisi d'impresa.
(Cassazione Civile, 12 marzo 2020, n. 7117)
Un partner può recuperare dall'altro quanto volontariamente versato durante la convivenza
Il conferimento effettuato in favore del partner in pendenza di una relazione sentimentale non finalizzato al vantaggio esclusivo di quest'ultimo, ma alla formazione e poi alla fruizione di un progetto comune, non costituisce né una donazione né un'attribuzione spontanea in favore del solo soggetto che se ne è giovato, sicché detta elargizione non può sottostare alla disciplina propria delle obbligazioni naturali: pertanto, venuto meno il rapporto sentimentale tra i due, potrà riconoscersi al depauperato il diritto a recuperare quanto volontariamente versato economicamente e materialmente per quella determinata finalità, in piena applicazione e nei limiti dei principi dell'indebito arricchimento di cui all'art. 2041 c.c..
(Tribunale di Pavia, 12 marzo 2020, n. 378)
Credito eventuale e revocatoria ordinaria
Anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l’insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto di disposizione compiuta dal debitore.
(Tribunale di Rimini, 12 marzo 2020, n. 209)
Accertamento della prosecuzione dell’attività d’impresa
Ai fini della dichiarazione di fallimento dell'imprenditore commerciale, l'affitto dell'azienda comporta, di regola, la cessazione della qualità di imprenditore, salvo l'accertamento in fatto che l'attività d'impresa sia, invece, proseguita in concreto, non essendo sufficiente affermare la compatibilità tra affitto di azienda e prosecuzione dell'impresa, la quale va invece positivamente accertata dal giudice del merito.
(Cassazione Civile, 16 marzo 2020, n. 7311)
Agevolazioni prima casa e requisito della residenza
La previa residenza anagrafica (ovvero il previo svolgimento di attività lavorativa) nel Comune dove si intende acquistare un immobile costituisce presupposto necessario ai fini del godimento dei benefici fiscali per l'acquisto della prima casa e ciò sia con riferimento agi atti soggetti ratione temporis alla disciplina di cui al d.l. 7 febbraio 1985 n. 12, conv. nella legge 5 aprile 1985 n. 118, sia con riferimento a quelli soggetti ratione temporis alla l. 31 dicembre 1991, n. 415. Il requisito in questione può essere dimostrato solo attraverso le risultanze anagrafiche, a nulla rilevando una residenza di fatto.
(Cassazione Civile, 17 marzo 2020, n. 7352)
Sulla rescissione del contratto d’appalto con la P.A.
In tema di rescissione del contratto di appalto, se è vero che l'accertamento da parte del giudice di merito dei presupposti stabiliti dalle norme amministrative per l'esercizio del diritto di autotutela della p.a. è autonomo e non vincolato alle risultanze sulle quali l'Amministrazione si è basata per far valere il suo diritto potestativo, è pur vero che lo stesso deve essere compiuto in base alla disciplina privatistica degli artt. 1218 e 1453 c.c.. Detta disciplina non consente al giudice di isolare singole condotte di una delle parti e di stabilire se ciascuna di esse soltanto costituisca motivo di inadempienza a prescindere da ogni altra ragione di doglianza dei contraenti, ma impone al Giudice di procedere alla valutazione sinergica del comportamento di entrambe, compiendo un'indagine globale e unitaria.
(Cassazione Civile, ordinanza 19 marzo 2020, n. 7463)
Assolvimento dell’onere informativo sul diritto di recesso
10 paragrafo 2, Lett. p) Direttiva 2008/48/CE (contratti di credito ai consumatori) dev'essere interpretato nel senso che le modalità di calcolo del periodo di recesso contrattuale, previste dall'art. 14 paragrafo 1 comma 2 della stessa, ricadono nelle informazioni che devono figurare, in modo chiaro e conciso, in un contratto di credito, in applicazione della disposizione medesima. Esso, per quanto attiene alle informazioni contenute, osta a che un contratto di credito rinvii ad una disposizione nazionale facente a sua volta rinvio ad altre disposizioni della normativa dello Stato membro in questione.
(Corte di Giustizia Europea, 26 marzo 2020, n. 66)
Il proprietario della strada e vigilanza sui fondi limitrofi
L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito, benché non abbia la custodia dei fondi privati che la fiancheggiano e, quindi, non sia tenuto alla loro manutenzione, ha l'obbligo di vigilare affinché dagli stessi non sorgano situazioni di pericolo per gli utenti della strada, nonché - ove, invece, esse si verifichino - quello di attivarsi per rimuoverle o farle rimuovere, sicché è in colpa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1176, secondo comma, cod. civ. e 2043 cod. civ.. Il proprietario della strada deve quindi vigilare anche su terreni adiacenti di privati poiché non devono sorgere situazioni di pericolo per gli utenti della strada e, ove si verifichino, deve attivarsi per rimuoverle o farle rimuovere.
(Cassazione Civile, ordinanza 9 marzo 2020, n. 6651)